Cassazione Penale, Sentenza n. 25048/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/4/2021 che confermava il sequestro preventivo ex art. 240-bis c.p. a fini di confisca per sproporzione tra patrimonio e redditi, contestando la mancata valutazione dei presupposti dell'art. 512-bis c.p. (ex art. 12-quinquies dl n.306/1992). La difesa deduceva che il Tribunale non avrebbe valutato una consulenza tecnica di parte, non avrebbe considerato bonifici dalla suocera, il periodo di reddito precedente (vendita mobili, attivita' sportiva), la circostanza che Rubino e suo padre sarebbero vittime di usura, l'effettivo valore e le migliorie della villa di Favignana acquistata nel 1988, e che molte spese sarebbero state sostenute con risorse lecite. Inoltre la difesa ha prodotto via mail un manoscritto non sottoscritto come memoria integrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: il manoscritto trasmesso via mail era inammissibile per mancanza di sottoscrizione e per contenuto di merito non valutabile in sede di legittimità; il ricorso in sostanza chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove (questione di merito non sindacabile in Cassazione) e mancava di autosufficienza nella deduzione delle censure. La Corte ha inoltre rilevato che esisteva un'ordinanza irrevocabile di custodia cautelare che attestava il fumus commissi delicti, circostanza che di per sé giustifica il sequestro preventivo anche per beni indirettamente riconducibili all'indagato. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale circa la natura illecita delle erogazioni dalla societa Bet for Bet, l'affidabilita' dei rilievi intercettativi sul valore della villa e sulle spese di ristrutturazione pagate con canali non tracciabili, nonche' l'inaffidabilita' delle dichiarazioni di parenti non supportate da riscontri documentali. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma sulla confisca e sul sequestro preventivo a fini di confisca; applicata in relazione a beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi e riconducibili all'indagato, anche indirettamente.
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (ora art. 512-bis cod. pen.)
Disciplina la presunzione di illiceita' dei beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato i presupposti e che la contestazione difensiva non abbia dimostrato specifici vizi di applicazione della norma.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivazione indicata come base della censura in cassazione (violazione di legge); la Corte rileva che la censura era in realta' una richiesta di rivalutazione di merito, quindi inammissibile.
Consente la condanna alle spese e, in caso di errori o colpa nella proposizione del ricorso, l'imposizione di ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e ad una ammenda di euro 3.000,00.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispone adempimenti della Cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In Cassazione non e' consentita la riesamina del merito o la rinnovazione delle prove: i ricorsi che chiedono una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- Le censure in Cassazione devono essere autosufficienti e mirare a vizi precisi di diritto o di motivazione radicale; generiche contestazioni delle valutazioni dei giudici di merito non sono ammissibili.
- Un provvedimento cautelare personale divenuto irrevocabile che accerti il fumus commissi delicti rafforza la legittimita' di successivi sequestri preventivi e la possibilita' di aggredire beni riconducibili all'indagato anche indirettamente.
- Dichiarazioni rese da parenti o soggetti in stretto rapporto con gli indagati richiedono riscontri documentali per essere ritenute affidabili ai fini della prova patrimoniale.
- Documenti o memorie non sottoscritti o depositati in modo non conforme ai termini e alle forme processuali possono essere dichiarati inammissibili e non valutabili in sede di legittimita'.
- Per ottenere la confisca di un bene che sia stato solo in parte migliorato con risorse illecite occorre dimostrare che le trasformazioni siano di valore preminente e non separabili, altrimenti va valutata la possibilita' di separazione pro quota.
- Ricorsi manifestamente infondati o finalizzati a rinnovare la contestazione di fatto possono comportare, oltre al rigetto, condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente.
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