Cassazione Penale, Sentenza n. 34938/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per più censure: mancata declaratoria di non procedibilitaà per difetto di querela in relazione al capo n. 41), carenza e illogicità della motivazione circa la responsabilità per detenzione illecita di arma (capo n. 51) sostenendo assenza di disponibilità dell'arma), difetto di prova circa le cessioni di stupefacenti (capi nn. 44-48), violazione del principio di correlazione accusa-sentenza e discordanze temporali relative al capo n. 49 (estorsione), errata qualificazione giuridica del fatto (capo n. 50) e ritenuta proporzione eccessiva della pena base per l'estorsione (contestazione della pena di anni sette come base per la determinazione finale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i profili relativi al difetto di querela per il capo n. 41 in considerazione della costituzione di parte civile non revocata (che equivale a querela ai fini della procedibilità dopo il d.lgs. 150/2022), ha confermato la valutazione di merito riguardo alla responsabilità per detenzione dell'arma e per le cessioni di stupefacenti ritenendo le censure una ricognizione di merito non ammissibile in Cassazione, ha escluso violazione della correlazione accusa-sentenza sul capo n. 49 e ha ritenuto corretta la qualificazione dell'estorsione e la determinazione della pena base (applicazione del minimo assoluto previsto dalla legge n. 103/2017). Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme di riferimento per i motivi di ricorso in cassazione: valutazione dei profili di violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto le censure in massima parte riconducibili a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e quindi inammissibili o manifestamente infondate.
Decreto legislativo n. 150/2022 ("riforma Cartabia")
Ha reso procedibili a querela alcuni reati di furto; la Corte ha interpretato che la costituzione di parte civile non revocata nel primo grado equivale alla querela ai fini della procedibilità per i reati divenuti procedibili a querela.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna per inammissibilità dei ricorsi al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per imporre il pagamento di euro 3.000 ciascuno.
Ha inciso sul trattamento sanzionatorio per l'estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto corretta la fissazione della pena base nel minimo assoluto previsto dalla norma vigente al momento del fatto.
Richiamato dalla difesa per richiesta di riqualificazione giuridica; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto non sussistenti gli elementi per tale riqualificazione.
Citato dalla difesa come possibile diversa qualificazione (furto/altro); la valutazione di merito non ha trovato accoglimento in sede di legittimità.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile non revocata in primo grado puoò valere come "querela" ai fini della procedibilità per i reati che il d.lgs. 150/2022 ha reso procedibili a querela; in casi analoghi verificare se la parte offesa si sia costituita e non abbia revocato la costituzione.
- La Cassazione non rientra nel merito probatorio quando l'appello e la sentenza di primo grado siano "conformi": il ricorrente deve specificamente indicare un travisamento della prova o un vizio logico-motivazionale evidente percheï la censura sia recepita.
- La valutazione di conversazioni intercettate e di elementi indiziari rimane in prevalenza competenza della corte di merito; contestazioni sulla interpretazione delle intercettazioni difficilmente prevalgono in Cassazione se non emerge un palese vizio logico.
- La differenza temporale tra la data indicata in imputazione e la data accertata in sentenza non implica automaticamente violazione del principio di correlazione accusa-sentenza, salvo che la nuova data abbia effettivamente pregiudicato la strategia difensiva.
- Per le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti, occorre dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità; la semplice alternativa interpretativa non basta a rovesciare la decisione di merito in Cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte puoò condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di nuovi profili giuridici rilevanti.
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