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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17310/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per porto di arma o oggetto atto ad offendere. La difesa deduceva vizio di motivazione nella parte in cui era stata negata la diminuente del fatto di lieve entità ex art. 4, comma 3, L. n. 110/1975. In particolare contestava: la valorizzazione della lunghezza del coltello indicata in cm 17 senza distinguere tra lunghezza complessiva e lunghezza della sola lama; l'affermazione, non risultante dagli atti, che il coltello fosse affilato e tagliente; la mancata considerazione del fatto che l'imputato non aveva reso spiegazioni perché assente; e la precedente condanna per rapina riportata dall'imputato. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse male apprezzato i parametri per escludere la lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito degli elementi già esaminati dai giudici di merito. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, per riconoscere il caso di lieve entità ex art. 4, comma 3, L. n. 110/1975, occorre considerare non solo le dimensioni dello strumento, ma anche le modalità del fatto e la personalità dell'agente, che possono attribuire specifico significato al porto ingiustificato. Ha inoltre richiamato il principio per cui la presenza di gravi precedenti penali e il correlato giudizio negativo sulla personalità possono da soli giustificare il diniego della diminuente. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110/1975

    il porto ingiustificato dello strumento atto ad offendere è punito, mentre la lieve entità può operare solo se la complessiva valutazione di oggetto, modalità del fatto e personalità dell'agente depone per una minore offensività; la sola dimensione dell'arma non è parametro esclusivo

  • art. 4, comma 3, L. n. 110/1975

    la diminuente del caso di lieve entità richiede una valutazione globale del fatto e della persona dell'agente; precedenti penali significativi possono legittimare il diniego

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La verifica della lieve entità del porto di arma o oggetto atto ad offendere non può ridursi al solo dato dimensionale dello strumento, ma deve considerare in modo complessivo le modalità del fatto e la personalità dell'agente.
  • Il giudizio di merito che neghi la lieve entità è insindacabile in cassazione quando la doglianza si risolva in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e non denunci un vizio logico effettivo della motivazione.
  • La presenza di gravi precedenti penali e il conseguente giudizio negativo sulla personalità dell'imputato possono, da soli, sorreggere il rigetto della richiesta di diminuente per lieve entità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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