Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04624/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la responsabilità di un soggetto per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per avere violato un foglio di via obbligatorio che gli vietava di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni, emesso dal Questore di Catanzaro nel 2015 e rinnovato nel 2018, essendo stato fermato in più occasioni a Catanzaro tra aprile e agosto 2018. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il provvedimento di foglio di via obbligatorio e che avrebbe dovuto rivalutare i profili personologici e la pericolosità del soggetto che ne costituivano il presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte di appello aveva già motivato specificamente sul punto, spiegando che il giudice penale non può sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione di merito sulla pericolosità del destinatario del foglio di via, ma può soltanto verificare la conformità dell'atto alle prescrizioni di legge, inclusa l'esistenza di una motivazione sugli elementi di fatto posti a base del giudizio di pericolosità. Il ricorso, invece, mirava a ottenere una nuova valutazione del merito amministrativo, senza censurare in modo specifico il limite del sindacato incidentale del giudice penale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di violazione del foglio di via obbligatorio, il giudice penale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa sulla pericolosità del destinatario del provvedimento, ma deve limitarsi a verificare la conformità dell'atto alle prescrizioni di legge.
  • Il sindacato incidentale sul provvedimento del Questore è ammesso solo sotto il profilo della legittimità formale e sostanziale minima, compreso l'obbligo di motivare gli elementi di fatto da cui si desume la pericolosità; non è consentita una rivalutazione del merito dell'atto.
  • Se il ricorso per cassazione si limita a sollecitare una nuova valutazione dei profili di pericolosità senza confrontarsi specificamente con la motivazione sul limite del sindacato del giudice penale, esso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.