Cassazione Penale, Ordinanza n. 04624/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la responsabilità di un soggetto per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per avere violato un foglio di via obbligatorio che gli vietava di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni, emesso dal Questore di Catanzaro nel 2015 e rinnovato nel 2018, essendo stato fermato in più occasioni a Catanzaro tra aprile e agosto 2018. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il provvedimento di foglio di via obbligatorio e che avrebbe dovuto rivalutare i profili personologici e la pericolosità del soggetto che ne costituivano il presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte di appello aveva già motivato specificamente sul punto, spiegando che il giudice penale non può sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione di merito sulla pericolosità del destinatario del foglio di via, ma può soltanto verificare la conformità dell'atto alle prescrizioni di legge, inclusa l'esistenza di una motivazione sugli elementi di fatto posti a base del giudizio di pericolosità. Il ricorso, invece, mirava a ottenere una nuova valutazione del merito amministrativo, senza censurare in modo specifico il limite del sindacato incidentale del giudice penale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice che sanziona la violazione del foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno nel comune imposto dal Questore
art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
base del giudizio di responsabilità per la contravvenzione contestata
non citato espressamente nel testo, ma non determinabile; omesso
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di violazione del foglio di via obbligatorio, il giudice penale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa sulla pericolosità del destinatario del provvedimento, ma deve limitarsi a verificare la conformità dell'atto alle prescrizioni di legge.
- Il sindacato incidentale sul provvedimento del Questore è ammesso solo sotto il profilo della legittimità formale e sostanziale minima, compreso l'obbligo di motivare gli elementi di fatto da cui si desume la pericolosità; non è consentita una rivalutazione del merito dell'atto.
- Se il ricorso per cassazione si limita a sollecitare una nuova valutazione dei profili di pericolosità senza confrontarsi specificamente con la motivazione sul limite del sindacato del giudice penale, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04585/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04586/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04599/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04612/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04613/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04614/2025 del 05/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →