Cassazione Penale, Sentenza n. 25275/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo di euro 75.000,00 disposto dal GIP con riferimento al reato di cui all'art. 493-ter c.p. Il ricorrente ha dedotto: 1) assenza di fumus e periculum perché le somme erano state prelevate con delega scritta del fratello Luigi e quindi autorizzate; il fratello riceveva sms di avviso e non si era mai lamentato; mancavano elementi per ritenere la capacità di intendere e volere del fratello al momento delle operazioni; ignoranza del testamento che avrebbe favorito una Onlus; 2) illegittimità del sequestro di somme presenti su conto intestato al ricorrente in quanto costituirebbero provento di attività lecita e non pertinenziali rispetto al profitto del reato; 3) mancanza di legittimazione della Onlus denunciatrice perché le somme sarebbero uscite dal patrimonio del defunto prima della morte ed quindi non entrate nell'asse ereditario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero in prevalenza la valutazione di fatto e della motivazione del Tribunale (materia non sindacabile in Cassazione nelle ordinanze di sequestro preventivo salvo vizio di legge), e che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e priva di vizi logici. In ordine al nesso di pertinenzialità e alla possibilità di sequestrare denaro ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 42415/2021) secondo cui il denaro, per la sua natura fungibile, va considerato ontologicamente come incremento patrimoniale e la confisca diretta non è preclusa dalla prova di origine apparente lecita di specifiche banconote. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che ha ispirato la contestazione penale nei confronti del ricorrente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente argomentato la sussistenza del fumus commissi delicti relativo a tale fattispecie
Norma applicata per la condanna alle spese e per la determinazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso
Sez. U. n. 42415 del 27/05/2021 (Giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Principio secondo cui, data la natura fungibile del denaro, la confisca di somme costituenti profitto o prezzo del reato va qualificata come diretta e non è ostativa l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma materialmente rinvenuta; pertanto il nesso di pertinenzialità va individuato tra reato e incremento monetario complessivo nel patrimonio
Testo Unico Bancario (richiamato genericamente)
Citato dalla difesa per affermare che non è richiesta autenticazione della firma per deleghe all'uso di carte di debito; la Corte non ha ritenuto decisiva tale argomentazione rispetto agli accertamenti svolti
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo) la Cassazione sindaca in via principale violazioni di legge o vizi di motivazione assoluti: le mere critiche alla valutazione probatoria o logica del Tribunale non sono, di per sé, motivo di ammissibilità.
- La documentazione attestante una delega o autorizzazione all'uso di carte/bancarie deve essere convincente e, se contestata, può non bastare a escludere il fumus commissi delicti; è necessario produrre elementi oggettivi e non solo dichiarazioni generiche.
- Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il denaro è bene fungibile: per il sequestro finalizzato alla confisca non è decisiva la corrispondenza fisica tra le banconote sequestrate e quelle che costituirebbero il profitto del reato, ma rileva l'incremento patrimoniale complessivo correlabile al reato.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può operare come vincolo di valore sul patrimonio pecuniario anche successivamente accresciuto, non essendo necessario individuare le stesse banconote/proventi originari.
- Le doglianze che non siano state specificamente dedotte in sede di riesame possono risultare inammissibili in Cassazione: è importante sollevare per tempo tutte le obiezioni processuali richieste.
- La legittimazione a denunciare o a costituirsi parte offesa non incide necessariamente sulla procedibilità di reati procedibili d'ufficio o sulla possibile adozione di misure cautelari patrimoniali disposte dall'autorità giudiziaria.
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