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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17031/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata e illogica valutazione in relazione all'art. 62 n.4 cod. pen.; ha censurato il mancato riconoscimento di detta attenuante da parte della Corte d'appello, che invece aveva ritenuto incompatibile l'applicazione di quella circostanza con l'attenuante "costituzionale" già riconosciuta in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era totalmente reiterativo rispetto alle doglianze già proposte e motivatamente respinte in sede di appello, senza un confronto critico con la motivazione della Corte d'appello. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente e logicamente motivato l'esclusione dell'ulteriore attenuante (ricostruendo che l'attenuante costituzionale aveva già ricomprese le caratteristiche della fattispecie, inclusa la lieve entità del danno patrimoniale). Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di merito resta confermata nella sostanza per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Citato nell'intestazione del reato; non oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento di cassazione, richiamato quale norma collegata alla fattispecie ascritta.

  • art. 628, comma secondo, cod. pen.

    Norma sostanziale in relazione al reato per cui il ricorrente era stato condannato; la Cassazione non ha annullato la condanna materiale, limitandosi a esaminare la questione di diritto sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Riferita alla circostanza attenuante contestata: la Corte d'appello ha escluso l'applicazione separata dell'attenuante in presenza della più ampia attenuante "costituzionale" riconosciuta; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione che ha ritenuto la lieve entità del danno già compresa nell'attenuante costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    Richiamata come fondamento del riconoscimento dell'attenuante "costituzionale" nei giudizi di merito; la decisione di merito ha interpretato tale pronuncia come comprensiva anche degli elementi che altrimenti sarebbero valutati ai fini dell'art. 62 n.4.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che il vizio di motivazione deve essere dedotto nei limiti previsti (ad es. manifestamente illogico) e che il ricorrente non ha dedotto la manifesta illogicità nella forma richiesta; la Cassazione ha ritenuto non sussistente il vizio di motivazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (e per le spese processuali) in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare le stesse doglianze già proposte e motivatamente respinte in appello: è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni della decisione di secondo grado.
  • Se la Corte di merito fornisce una motivazione logica e adeguata sulle attenuanti (anche in relazione a pronunce costituzionali), la loro valutazione è generalmente insindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto o manifesta illogicità espressamente dedotti secondo l'art. 606 c.p.p.
  • L'attenuante riconosciuta in base a una pronuncia costituzionale può, se ricostruita come comprensiva degli elementi rilevanti (es. lieve entità del danno), escludere l'applicazione di un'ulteriore attenuante sovrapponibile; va valutata la portata e i contenuti della motivazione che spiega tale ricomprensione.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve indicare in modo preciso e fondato in che cosa consista l'errore di diritto o la contraddizione logico-giuridica nella motivazione di merito, e non limitarsi a un'alternativa interpretativa dei fatti.
  • Contestare la valutazione delle prove in Cassazione è possibile solo se emerge un errore di diritto o un'omessa verifica di fatti decisivi; le censure meramente valutative cadono quando la motivazione di merito appare adeguata e coerente.
  • Dal punto di vista processuale, il ricorrente deve curare la forma delle censure (es. deduzione della manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, lett. e)), pena la dichiarazione di inammissibilità.

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