Sentenza del 13/03/2015 n. 5044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella relativa agli anni 1995-1999 sostenendo che non le fossero stati previamente notificati gli avvisi di accertamento e liquidazione, atti prodromici necessari. In Cassazione ha inoltre contestato la tardività della produzione documentale del Comune, la nullità delle notifiche eseguite con il rito degli irreperibili, la prescrizione dei termini per l'iscrizione a ruolo e l'omessa o apparente motivazione della CTR su tali questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo utilizzabili in appello i documenti prodotti tardivamente in primo grado, poiché l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare la regolarità delle notifiche effettuate con il rito degli irreperibili e aveva motivato in modo apparente sulla tempestività dell'iscrizione a ruolo e sull'assenza di prescrizione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti.
La produzione di documenti in appello è consentita anche quando gli stessi siano stati prodotti tardivamente nel giudizio di primo grado; il giudice d'appello può quindi esaminarli.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
Disciplina la costituzione in giudizio e i termini per le produzioni documentali nel processo tributario; la tardività della produzione in primo grado non impedisce necessariamente l'utilizzo del documento in appello.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e
La notifica con il rito degli irreperibili richiede il rigoroso rispetto delle attività procedimentali previste e la sussistenza dell'effettiva irreperibilità del destinatario; il giudice deve verificare e motivare specificamente tali presupposti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Consente di contestare l'atto impugnato e, nei casi previsti, gli atti presupposti non notificati; nel caso concreto il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento delle censure sulla notifica e sulla prescrizione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione l'omessa motivazione o l'omessa pronuncia su una questione decisiva; la mancata valutazione della validità della notifica e della prescrizione costituisce vizio rilevante.
Massime di principio
- La tardiva produzione di un documento in primo grado non ne comporta necessariamente l'inutilizzabilità in appello, perché nel processo tributario è generalmente ammessa la produzione di nuovi documenti davanti al giudice di secondo grado.
- Quando il contribuente contesta una notifica eseguita con il rito degli irreperibili, l'ente impositore deve dimostrare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti e la reale sussistenza dell'irreperibilità; una relata generica può non essere sufficiente.
- Il giudice deve esaminare e motivare espressamente sulle eccezioni relative alla validità della notifica e alla prescrizione o decadenza dell'iscrizione a ruolo; una motivazione apparente può comportare la cassazione della sentenza.
- La validità della cartella può dipendere dalla regolare notifica degli atti prodromici: se tali atti non risultano validamente notificati, la pretesa può essere contestata insieme alla cartella, nei limiti consentiti dalle regole processuali.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l'annullamento definitivo della pretesa tributaria: impone al giudice di merito un nuovo esame delle questioni indicate dalla Corte.
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