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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32466/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Sei soggetti avevano chiesto alla Corte d'appello, ex art. 2 L. n. 89/2001, l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di una vicenda processuale originata da eventi franosi verificatisi a Sarno il 5 maggio 2008: prima un processo penale nel quale si erano costituiti parte civile, poi un successivo giudizio civile per la quantificazione del danno dopo la condanna generica degli imputati al risarcimento. La Corte d'appello di Salerno aveva accolto in parte la domanda e, decidendo sull'opposizione, aveva ritenuto che il giudizio civile successivo non fosse autonomo ma andasse valutato unitariamente con quello penale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato come unitari il processo penale con costituzione di parte civile e il successivo giudizio civile di liquidazione del danno, sostenendo che l'unitarietà non è automatica e va verificata caso per caso, anche alla luce del comportamento processuale della parte civile; (2) violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, assumendo che la domanda di equa riparazione fosse tardiva perché il termine semestrale sarebbe dovuto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il processo penale; (3) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, per avere la Corte d'appello considerato il giudizio civile come mera "fase di rinvio" e non come giudizio autonomo, con conseguente errato calcolo della durata ragionevole (un anno invece di tre).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, quando la parte civile agisce nel processo penale e questo si conclude con affermazione di responsabilità penale e condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile di liquidazione non costituisce un autonomo giudizio, perché la pretesa sostanziale è unica; ne consegue che la durata dei due giudizi va valutata unitariamente ai fini dell'equa riparazione. Da ciò discende anche che il termine di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 decorre dal passaggio in giudicato della decisione che chiude la controversia civile e quantifica il danno, non dalla definizione del solo processo penale. La Corte ha inoltre confermato che la Corte d'appello aveva correttamente considerato il giudizio civile come prosecuzione del penale ai fini del computo della durata ragionevole. Il ricorso è stato quindi respinto e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, quando il giudizio penale con costituzione di parte civile si conclude con condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile di liquidazione non è autonomo ma va valutato unitariamente al processo penale, perché la pretesa sostanziale è unica.

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della decisione che definisce unitariamente la controversia risarcitoria e quantifica il danno, non dalla sola definizione del processo penale quando questo sia seguito dal giudizio civile necessario alla liquidazione.

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il giudizio civile successivo, in presenza di condanna generica in sede penale e di identità della pretesa sostanziale, può essere considerato prosecuzione del precedente giudizio ai fini della durata ragionevole, non un autonomo processo da scorporare nel computo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di denunciata violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando la parte civile ottiene in sede penale una condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, il successivo giudizio civile di liquidazione non introduce una nuova pretesa, ma rappresenta la prosecuzione processuale della medesima domanda risarcitoria.
  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la durata del procedimento penale e quella del successivo giudizio civile di liquidazione del danno devono essere valutate unitariamente se la pretesa sostanziale azionata è identica nei due giudizi.
  • Il termine di decadenza per proporre domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della decisione che definisce in modo completo la pretesa risarcitoria, quando la fase civile successiva sia necessaria per la liquidazione del quantum.
  • La diversa natura formale del processo penale e del processo civile non è di per sé sufficiente a escludere l'unitarietà della valutazione della durata, occorrendo verificare se la domanda risarcitoria sia rimasta la medesima e se la decisione penale abbia lasciato aperta solo la quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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