Cassazione Penale, Ordinanza n. 34733/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non proponibile, in questa sede, una doglianza generica sul vizio di motivazione avverso una sentenza resa all'esito di accordo ex art. 599-bis c.p.p., poiché l'intesa tra le parti ha delimitato sia il sindacato sulla responsabilità sia la determinazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente riformato la condanna di primo grado per un reato in materia di stupefacenti, riducendo la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso lamentava, in modo meramente assertivo e generico, un vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel giudizio definito con accordo ex art. 599-bis c.p.p., l'impugnazione è estranea alle censure sul merito della responsabilità, perché l'accordo tra le parti limita la cognizione del giudice; quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era stata specificamente indicata dalle parti e recepita dal giudice. Perciò il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per reato in materia di stupefacenti.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato unitamente all'art. 73 quale aggravamento della fattispecie in materia di stupefacenti.
L'accordo delle parti ex art. 599-bis limita la cognizione del giudice sulla responsabilità e vincola la scelta sanzionatoria indicata concordemente dalle parti.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può utilmente investire con doglianze generiche il merito della responsabilità, perché l'accordo processuale delimita la cognizione del giudice.
- Quando la pena è stata specificamente concordata dalle parti e recepita dal giudice, non è prospettabile in cassazione una censura motivazionale meramente assertiva sul trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. deve confrontarsi con i limiti oggettivi dell'accordo: in difetto, è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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