Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24891/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola tempestiva poiché nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare sino alla data dell'adunanza camerale. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le ragioni addotte nella rinuncia. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese processuali. La pronuncia non esamina i motivi di ricorso per effetto dell'estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di due avvisi di accertamento ai fini IVA relativi agli anni d'imposta 2006 e 2008 e della successiva cartella di pagamento emessi dall'Agenzia delle Entrate. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e la conferma in appello da parte della CTR del Veneto, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, dichiarando di averlo fatto in ossequio all'impegno assunto con istanza di definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, e producendo documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso per cassazione fino alla data dell'adunanza camerale; la rinuncia tempestiva comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato solo come base dell'istanza di definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione cui la rinuncia risultava collegata.

  • L. n. 225 del 2016

    Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, citata in relazione alla definizione dei carichi e al pagamento eseguito dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso fino alla data dell'adunanza camerale; la rinuncia tempestiva determina l'estinzione del processo.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione per rinuncia, sono irrilevanti le ragioni soggettive o pratiche poste a fondamento della rinuncia, quando questa sia validamente e tempestivamente proposta.
  • Quando la rinuncia al ricorso è dichiarata efficace, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e può disporre la compensazione delle spese in considerazione dell'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.