Cassazione Penale, Sentenza n. 45495/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo dei natanti acquistati dalla Canal Grande Jet s.r.l., contestando che le cessioni fossero operazioni distrattive in danno dei creditori della Canal Grande s.r.l. (fallita). La ricorrente ha dedotto che i pagamenti erano regolari, che i rapporti erano ordinarie operazioni imprenditoriali prive di criticità evidenziate dal curatore, e ha altresì sostenuto che il Tribunale non ha valutato adeguatamente il periculum in mora (deterioramento dei beni per prolungata inerzia) chiedendo in via subordinata l'autorizzazione all'utilizzo dei natanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre argomentazioni di merito già valutate e disattese dall'ordinanza impugnata, senza configurare una violazione di legge nei termini ammessi per il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo. La Corte ha sottolineato che l'illogicità manifesta va dedotta con il motivo specifico di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e ha escluso che la motivazione dell'ordinanza fosse del tutto assente o priva dei requisiti minimi. Ha inoltre ritenuto improcedibile nel presente grado la trattazione di questioni attinenti alla concreta esecuzione della misura (es. diverse modalità di utilizzo dei beni), che devono essere devolute al giudice che procede. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
Limita i motivi che possono essere dedotti in cassazione contro ordinanze in materia cautelare, imponendo che il ricorso rispetti i limiti formali e di contenuto indicati dalla norma
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Previene che l'illogicità manifesta della motivazione costituisce motivo autonomo di ricorso; pertanto chi deduce 'illogicità' deve usare il motivo specifico previsto da questa norma, non il generico vizio di violazione di legge
Consente la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata per la condanna della ricorrente
D.L. 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8, conv. L. 18/12/2020, n.176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 2, n. 18951/2017; Sez. U n. 7/2000; Sez. 6 n. 45908/2013)
Principi richiamati: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso solo per violazione di legge intesa in senso ampio; la Corte non può sindacare i fatti in sostituzione del giudice di merito; la motivazione è censurabile in cassazione solo se del tutto carente o con i rimedi previsti dal codice
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per specifiche violazioni di legge; un semplice riesame di merito o la riproposizione delle difese già valutate dal giudice non è idoneo a renderlo ammissibile
- L'asserita "illogicità" della motivazione deve essere dedotta con il motivo speciale previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; non può essere trasformata in un generico motivo per violazione di legge
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione degli indizi di reità o del periculum in mora; può solo verificare la compatibilità formale e giuridica della motivazione con le norme
- Le richieste relative alla concreta esecuzione della misura cautelare (es. autorizzazione all'uso dei beni sequestrati) devono essere rivolte al giudice che procede e non possono essere decidere nel gravame di legittimità che limita il controllo a profili di diritto
- Per dimostrare l'assenza di pericolo di dispersione dei beni occorre proporre argomentazioni puntuali e rilevanti sul piano giuridico-probatorio; deduzioni generiche sull'assenza di criticità nei rapporti societari difficilmente superano il vaglio di ammissibilità in cassazione
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