Cassazione Civile, Ordinanza n. 09353/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (subappaltatore)
La controversia
Una società subappaltatrice aveva eseguito lavori impiantistici nell'ambito di un appalto pubblico affidato da un comune a un'impresa appaltatrice. La subappaltatrice conveniva il comune chiedendo il pagamento del corrispettivo dei lavori subappaltati, deducendo che l'ente, in violazione dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006, aveva pagato l'appaltatore senza verificare la trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dovuti al subappaltatore e senza vigilare correttamente sull'adempimento. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo sia un rapporto contrattuale diretto tra subappaltatore e comune sia un accollo da parte dell'ente degli oneri del subappalto, e ritenendo irrilevante l'eventuale violazione degli obblighi di verifica. In cassazione la subappaltatrice denunciava violazione di legge, sostenendo che la disciplina del subappalto poneva a carico della stazione appaltante un obbligo ex lege di sospendere i pagamenti all'appaltatore in mancanza delle fatture quietanzate, a tutela del credito del subappaltatore, e che la corte territoriale aveva errato nel ritenere che l'inadempimento dell'ente non producesse conseguenze risarcitorie o di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il controricorso del comune e ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Nel merito ha accolto il ricorso della subappaltatrice, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. La Corte ha affermato che l'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, nella formulazione applicabile ratione temporis, configura un obbligo ex lege della stazione appaltante di sospendere il successivo pagamento all'appaltatore quando quest'ultimo non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore; tale obbligo ha funzione di tutela del credito del subappaltatore e non è neutro o irrilevante sul piano delle conseguenze giuridiche. Il giudice di rinvio dovrà accertare se e in quale misura il comune abbia rispettato tale obbligo, verificando le scansioni temporali tra fatture e pagamenti e le conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivatene.
Norme richiamate
art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006
"Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto ... Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate ... la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari."
La norma, nella parte applicabile al caso, impone alla stazione appaltante un obbligo legale alternativo al pagamento diretto: se non riceve le fatture quietanzate del subappaltatore deve sospendere i successivi pagamenti all'appaltatore. La regola tutela il credito del subappaltatore e preserva la disponibilità delle somme fino alla prova dell'avvenuto soddisfacimento.
Il parametro di diligenza richiamato per l'adempimento degli obblighi della stazione appaltante è quello della diligenza professionale, non la generica comune diligenza.
La pretesa della subappaltatrice è stata qualificata come responsabilità quasi ex contractu derivante direttamente dalla legge, e non come pretesa fondata su un contratto diretto con l'ente.
Il motivo è stato incardinato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato solo per negare, in un diverso precedente delle Sezioni Unite, l'applicabilità della prededuzione al credito del subappaltatore nel fallimento dell'appaltatore.
Massime di principio
- Nelle pubbliche gare, la disciplina del subappalto può imporre alla stazione appaltante un obbligo legale di sospendere i pagamenti all'appaltatore quando non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore; la violazione di tale obbligo non può essere considerata giuridicamente irrilevante.
- La funzione della norma sul subappalto è quella di tutelare il credito del subappaltatore, conservando la disponibilità delle somme presso il committente fino alla prova del pagamento, così da rendere possibile il pagamento diretto o altre forme di tutela del creditore.
- Quando la pretesa del subappaltatore è fondata sulla disciplina legale del subappalto, non è necessario allegare un contratto diretto con la stazione appaltante: l'obbligazione della pubblica amministrazione può sorgere ex lege.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto le scansioni temporali tra trasmissione delle fatture quietanzate e pagamenti della stazione appaltante per accertare se l'obbligo legale sia stato rispettato e quali conseguenze pregiudizievoli ne siano derivate.
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