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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09353/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subappaltatore)

La controversia

Una società subappaltatrice aveva eseguito lavori impiantistici nell'ambito di un appalto pubblico affidato da un comune a un'impresa appaltatrice. La subappaltatrice conveniva il comune chiedendo il pagamento del corrispettivo dei lavori subappaltati, deducendo che l'ente, in violazione dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006, aveva pagato l'appaltatore senza verificare la trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dovuti al subappaltatore e senza vigilare correttamente sull'adempimento. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo sia un rapporto contrattuale diretto tra subappaltatore e comune sia un accollo da parte dell'ente degli oneri del subappalto, e ritenendo irrilevante l'eventuale violazione degli obblighi di verifica. In cassazione la subappaltatrice denunciava violazione di legge, sostenendo che la disciplina del subappalto poneva a carico della stazione appaltante un obbligo ex lege di sospendere i pagamenti all'appaltatore in mancanza delle fatture quietanzate, a tutela del credito del subappaltatore, e che la corte territoriale aveva errato nel ritenere che l'inadempimento dell'ente non producesse conseguenze risarcitorie o di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il controricorso del comune e ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Nel merito ha accolto il ricorso della subappaltatrice, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. La Corte ha affermato che l'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, nella formulazione applicabile ratione temporis, configura un obbligo ex lege della stazione appaltante di sospendere il successivo pagamento all'appaltatore quando quest'ultimo non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore; tale obbligo ha funzione di tutela del credito del subappaltatore e non è neutro o irrilevante sul piano delle conseguenze giuridiche. Il giudice di rinvio dovrà accertare se e in quale misura il comune abbia rispettato tale obbligo, verificando le scansioni temporali tra fatture e pagamenti e le conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivatene.

Norme richiamate

  • art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006

    "Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto ... Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate ... la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari."

    La norma, nella parte applicabile al caso, impone alla stazione appaltante un obbligo legale alternativo al pagamento diretto: se non riceve le fatture quietanzate del subappaltatore deve sospendere i successivi pagamenti all'appaltatore. La regola tutela il credito del subappaltatore e preserva la disponibilità delle somme fino alla prova dell'avvenuto soddisfacimento.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Il parametro di diligenza richiamato per l'adempimento degli obblighi della stazione appaltante è quello della diligenza professionale, non la generica comune diligenza.

  • art. 1173 c.c.

    La pretesa della subappaltatrice è stata qualificata come responsabilità quasi ex contractu derivante direttamente dalla legge, e non come pretesa fondata su un contratto diretto con l'ente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato incardinato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    Richiamato solo per negare, in un diverso precedente delle Sezioni Unite, l'applicabilità della prededuzione al credito del subappaltatore nel fallimento dell'appaltatore.

Massime di principio

  • Nelle pubbliche gare, la disciplina del subappalto può imporre alla stazione appaltante un obbligo legale di sospendere i pagamenti all'appaltatore quando non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore; la violazione di tale obbligo non può essere considerata giuridicamente irrilevante.
  • La funzione della norma sul subappalto è quella di tutelare il credito del subappaltatore, conservando la disponibilità delle somme presso il committente fino alla prova del pagamento, così da rendere possibile il pagamento diretto o altre forme di tutela del creditore.
  • Quando la pretesa del subappaltatore è fondata sulla disciplina legale del subappalto, non è necessario allegare un contratto diretto con la stazione appaltante: l'obbligazione della pubblica amministrazione può sorgere ex lege.
  • Il giudice di merito deve verificare in concreto le scansioni temporali tra trasmissione delle fatture quietanzate e pagamenti della stazione appaltante per accertare se l'obbligo legale sia stato rispettato e quali conseguenze pregiudizievoli ne siano derivate.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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