Cassazione Penale, Sentenza n. 7894/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Cremona per detenzione illecita di hashish (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e per il reato previsto dall'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110; la sentenza aveva applicato la pena di cinque mesi di reclusione e 600 euro di multa e disposto la confisca della somma di 300 euro sequestrata, ritenuta, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, profitto di precedenti cessioni di stupefacente. Con il ricorso in Cassazione l'imputato deduceva un unico motivo: violazione di legge in relazione alla confisca, sostenendo che essa non poteva essere disposta rispetto al titolo di reato per cui si procedeva (ossia la mera detenzione) e che la confisca era stata motivata in relazione a fatti diversi per cui non era stato fatto alcun accertamento penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente sotto il profilo della confisca: ha accertato che la confisca era stata disposta in relazione a reati diversi rispetto a quello per cui l'imputato era stato giudicato (detenzione di stupefacente), senza che per tali reati fossero stati compiuti accertamenti penali né esercitate le prerogative difensive; ha quindi dichiarato la confisca illegale e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca della somma di 300 euro, disponendone la restituzione all'avente diritto. La restante parte della condanna è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è stata considerata dalla Corte come riferita al reato concreto contestato (detenzione illecita di sostanze stupefacenti). La confisca non può essere giustificata con reati diversi da quello accertato ai sensi di questa disposizione senza specifici accertamenti e pronunce su quei reati.
L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
La norma è richiamata nel titolo di reato menzionato nella sentenza, ma la Corte rileva che la confisca è stata motivata in rapporto a reati per i quali non sono stati compiuti accertamenti; ne consegue che non può reggere una misura ablativa riferita a fatti diversi da quelli definitivamente valutati.
Massime di principio
- La confisca può essere pronunciata solo in relazione a reati effettivamente accertati nel processo e sulla base di specifiche determinazioni probatorie: non è ammissibile disporre la confisca per presunti profitti di reati diversi da quello per cui l'imputato è stato giudicato senza che tali reati siano stati concretamente accertati.
- Se la confisca si fonda unicamente su dichiarazioni dell'imputato che non sono state oggetto di valutazione come elementi probatori relativi a reati diversi, la misura è vulnerabile ed è possibile impugnare con successo per violazione di legge.
- La Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza che riguarda la confisca quando l'illegittimità è evidente e limitata a quella misura, disponendo la restituzione dei beni sequestrati.
- In casi simili la difesa dovrebbe contestare immediatamente il nesso di causalità tra il denaro sequestrato e l'attività delittuosa contestata, chiedere la disamina probatoria sul punto e sottolineare l'assenza di accertamenti su reati diversi per i quali si vorrebbe giustificare la confisca.
- Per l'accusa, per legittimare la confisca di somme ritenute provento di attività illecite, è necessario introdurre e provare nel processo l'elemento relativo all'origine del profitto; l'assenza di tale prova rende la confisca illegittima.
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