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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2512/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione delle norme processuali (artt. 521 e 522 cpp) per presunta mancata contestazione del reato di ricettazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione dell'arma come clandestina, nonostante un numero identificativo visibile sull'impugnatura; 3) mancata considerazione del requisito psicologico (dolosità) per il porto di arma clandestina; 4) vizio di motivazione sul reato di ricettazione per assenza di segni tangibili dell'origine delittuosa del bene; 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e motivazione insufficiente; 6) applicazione dell'aumento per la recidiva senza adeguata motivazione circa la prosecuzione delinquenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi cinque motivi, confermando nel merito la valutazione dei giudici di merito: la contestazione di ricettazione era sufficientemente indicata nell'imputazione con il richiamo all'art. 648 c.p. e alle specifiche risultanze (abrasione matricola), la clandestinità dell'arma è stata valutata in base all'abrasione dei numeri su canna e culatta e all'assenza di registrazione del numero sull'impugnatura, il requisito psicologico del porto di arma clandestina è stato ricostruito coerentemente sulla disponibilità dell'arma e sulle ammissioni/inattendibilità della versione difensiva, e il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato. Tuttavia, il motivo relativo alla recidiva è stato accolto: la Corte ha constatato l'insufficienza della motivazione della Corte d'appello sul perché la nuova condotta costituisse una significativa prosecuzione delinquenziale; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della recidiva e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che l'imputazione, pur non riportando parola per parola la fattispecie contestata, evocava adeguatamente il reato di ricettazione con il richiamo alla norma e alla descrizione dei fatti (abrasione matricola), così da non ledere le prerogative difensive

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Insieme all'art. 521, richiamato per valutare la correttezza della contestazione, la norma non è stata ritenuta violata perché l'atto di appello dimostrava la piena possibilità di difesa sull'addebito

  • art. 648 cod. pen.

    La disposizione sostanziale del reato di ricettazione è stata considerata richiamata e applicata: la Corte ha ritenuto che, quando le dichiarazioni dell'imputato circa la sua partecipazione al reato presupposto sono non plausibili, non sia necessaria la prova positiva dell'estraneità per configurare la ricettazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale che ha autorizzato la trattazione scritta; la Corte ha tenuto conto delle conclusioni scritte del Procuratore generale e del ricorrente

Massime di principio

  • La contestazione di un reato in imputazione può ritenersi adeguata se contiene il richiamo alla norma sostanziale pertinente e indicazioni fattuali tali da consentire la difesa; l'assenza di una formula testuale non implica automaticamente nullità o vizio procedurale
  • La clandestinità di un'arma può essere provata dalla abrasione dei numeri identificativi principali anche se esiste un numero inciso su altra parte (es. impugnatura), quando quest'ultimo non risulti registrato o non sia idoneo a garantire l'identificazione
  • Per il reato di ricettazione, non è sempre necessaria la prova positiva dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto: se l'imputato prospetta di essere stato autore del reato presupposto ma la sua versione risulta non plausibile, può ritenersi configurata la ricettazione
  • La consistenza del requisito psicologico per il porto di arma clandestina può essere desunta dalla disponibilità dell'arma, dalle circostanze del ritrovamento e dall'inattendibilità delle dichiarazioni difensive, purché la motivazione sia coerente e non contraddittoria
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione che valuti il disvalore concreto della condotta; tuttavia elementi come la mera collocazione dell'arma in un veicolo non necessariamente riducono il disvalore ai fini attenuanti
  • L'applicazione della recidiva comporta l'obbligo, a carico del giudice, di motivare adeguatamente perché la nuova condotta integri una significativa prosecuzione delinquenziale; mancanza di tale motivazione determina annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio

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