Cassazione Penale, Sentenza n. 2512/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione delle norme processuali (artt. 521 e 522 cpp) per presunta mancata contestazione del reato di ricettazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione dell'arma come clandestina, nonostante un numero identificativo visibile sull'impugnatura; 3) mancata considerazione del requisito psicologico (dolosità) per il porto di arma clandestina; 4) vizio di motivazione sul reato di ricettazione per assenza di segni tangibili dell'origine delittuosa del bene; 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e motivazione insufficiente; 6) applicazione dell'aumento per la recidiva senza adeguata motivazione circa la prosecuzione delinquenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi cinque motivi, confermando nel merito la valutazione dei giudici di merito: la contestazione di ricettazione era sufficientemente indicata nell'imputazione con il richiamo all'art. 648 c.p. e alle specifiche risultanze (abrasione matricola), la clandestinità dell'arma è stata valutata in base all'abrasione dei numeri su canna e culatta e all'assenza di registrazione del numero sull'impugnatura, il requisito psicologico del porto di arma clandestina è stato ricostruito coerentemente sulla disponibilità dell'arma e sulle ammissioni/inattendibilità della versione difensiva, e il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato. Tuttavia, il motivo relativo alla recidiva è stato accolto: la Corte ha constatato l'insufficienza della motivazione della Corte d'appello sul perché la nuova condotta costituisse una significativa prosecuzione delinquenziale; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della recidiva e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio su tale punto.
Norme richiamate
La Corte rileva che l'imputazione, pur non riportando parola per parola la fattispecie contestata, evocava adeguatamente il reato di ricettazione con il richiamo alla norma e alla descrizione dei fatti (abrasione matricola), così da non ledere le prerogative difensive
Insieme all'art. 521, richiamato per valutare la correttezza della contestazione, la norma non è stata ritenuta violata perché l'atto di appello dimostrava la piena possibilità di difesa sull'addebito
La disposizione sostanziale del reato di ricettazione è stata considerata richiamata e applicata: la Corte ha ritenuto che, quando le dichiarazioni dell'imputato circa la sua partecipazione al reato presupposto sono non plausibili, non sia necessaria la prova positiva dell'estraneità per configurare la ricettazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che ha autorizzato la trattazione scritta; la Corte ha tenuto conto delle conclusioni scritte del Procuratore generale e del ricorrente
Massime di principio
- La contestazione di un reato in imputazione può ritenersi adeguata se contiene il richiamo alla norma sostanziale pertinente e indicazioni fattuali tali da consentire la difesa; l'assenza di una formula testuale non implica automaticamente nullità o vizio procedurale
- La clandestinità di un'arma può essere provata dalla abrasione dei numeri identificativi principali anche se esiste un numero inciso su altra parte (es. impugnatura), quando quest'ultimo non risulti registrato o non sia idoneo a garantire l'identificazione
- Per il reato di ricettazione, non è sempre necessaria la prova positiva dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto: se l'imputato prospetta di essere stato autore del reato presupposto ma la sua versione risulta non plausibile, può ritenersi configurata la ricettazione
- La consistenza del requisito psicologico per il porto di arma clandestina può essere desunta dalla disponibilità dell'arma, dalle circostanze del ritrovamento e dall'inattendibilità delle dichiarazioni difensive, purché la motivazione sia coerente e non contraddittoria
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione che valuti il disvalore concreto della condotta; tuttavia elementi come la mera collocazione dell'arma in un veicolo non necessariamente riducono il disvalore ai fini attenuanti
- L'applicazione della recidiva comporta l'obbligo, a carico del giudice, di motivare adeguatamente perché la nuova condotta integri una significativa prosecuzione delinquenziale; mancanza di tale motivazione determina annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio
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