Cassazione Penale, Sentenza n. 22861/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per presunta ingiusta detenzione subita dal 04/12/2020 al 22/12/2020, con riferimento a procedimento per partecipazione ad associazione finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento. Il ricorrente deduceva l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale del riesame per difetto di indizi e contestava il rigetto dell'istanza di riparazione da parte della Corte d'appello, sostenendo che la vicenda rientrasse nell'ipotesi di ingiustizia formale (art. 314, comma 2, cod. proc. pen.) e lamentando travisamento degli atti e vizio di motivazione; in subordine impugnava la condanna alle spese e la loro quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata valutazione dell'ipotesi di ingiustizia formale perché tale profilo non era stato adeguatamente prospettato nella domanda introduttiva, quindi i giudici di merito non potevano essere obbligati a decidere su di esso. Sulla sostanza ha confermato che la Corte d'appello ha legittimamente valutato, in sede di riparazione e con giudizio ex ante autonomo rispetto al processo penale, che i comportamenti del Nuzzi (aver concesso in locazione un immobile, essere stato informato dell'attività di meretricio nel suo appartamento, aver assistito al ritrovamento di preservativi usati e alla fuga di persone e non avere assunto iniziative contro il conduttore) erano idonei a ingenerare nell'autorità il convincimento dell'apparente illiceità e quindi a ostare al riconoscimento dell'indennizzo. È stata altresì confermata la condanna del ricorrente alle spese processuali in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen., comma 1 e comma 2
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione distinguendo l'ipotesi di ingiustizia sostanziale (comma 1) da quella formale (comma 2). La Corte ha richiamato che la domanda deve esplicitare il profilo invocato e che il giudice della riparazione esercita una valutazione autonoma ex ante sulla rilevanza dei comportamenti del richiedente per stabilire se questi abbia dato o contribuito a dare causa all'adozione della misura.
Norma sul regolamento delle spese processuali applicata al procedimento di riparazione. Dopo le modifiche del 2014 la compensazione delle spese è possibile solo in casi limitati (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre gravi ragioni). La Corte ha ritenuto corretta la condanna alle spese a carico del ricorrente.
d.l. 12 settembre 2014 n.132, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162
Citato come fonte della modifica dell'art. 92 cod. proc. civ. che ha ristretto i casi di compensazione delle spese, argomentazione rilevante per la conferma della condanna alle spese del ricorrente.
Decreto ministeriale relativo ai parametri per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto la censura sull'entità della liquidazione generica e non dimostrata rispetto ai parametri del decreto.
Massime di principio
- La domanda di riparazione deve chiaramente indicare se si invoca l'ipotesi di ingiustizia sostanziale o quella formale; il giudice non è tenuto a decidere su profili non dedotti dall'istante.
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante, distinta dal giudizio penale, volta a stabilire se i comportamenti del richiedente abbiano creato la falsa apparenza di illiceità che ha determinato la misura cautelare.
- Comportamenti omissivi o di negligenza del proprietario/locatore che era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'uso illecito dell'immobile e non ha agito possono escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione.
- Elementi quali segnalazioni dei condomini, rinvenimento di materiale probatorio da parte delle forze dell'ordine e la fuga di persone possono essere valutati in sede di riparazione per negare l'indennizzo, anche se successivamente vi è stata assoluzione penale.
- Se il Ministero si costituisce e si oppone all'istanza di riparazione, il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese salvo che ricorrano le circostanze eccezionali previste dall'art. 92 cod. proc. civ. modificato.
- L'onere della prova spetta al richiedente: egli deve delimitare e provare i fatti costitutivi della domanda e non può successivamente ampliare il thema decidendum in sede di gravame.
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