Cassazione Penale, Sentenza n. 08273/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che li aveva condannati per vari reati (occupazione abusiva, estorsione, sfruttamento del lavoro, autoriciclaggio, ecc.). Il motivo centrale accolto dalla Corte di Cassazione è la violazione delle garanzie previste dagli artt. 63 e 64 c.p.p.: numerose persone escusse in fase di indagine come persone informate sui fatti e poi utilizzate come testimoni in dibattimento risultavano, al momento dell'escussione, già sostanzialmente atteinte da gravi indizi di reità (occupazioni abusive), con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni. Altri motivi dedotti riguardavano carenze di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati (in particolare estorsione e art. 603-bis sfruttamento), nonché questioni processuali su acquisizione di verbali (art. 500 c.p.p.) e sulla determinazione della pena. Inoltre sono state sollevate censure sulla carenza motivazionale dell'appello (dovere di motivazione proprio della Corte d'appello) e sulla insufficienza di riscontri probatori per i reati contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p., dichiarando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una pluralità di persone informate sui fatti e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame dei capi b), d), e), f), g), h), i), n) ed o). L'annullamento è stato esteso (art. 587 c.p.p.) anche a coimputati non ricorrenti specificamente su quel punto: Bartolini Giuseppe, Ciubotaru Ionela, Natalino Murano e Alessandro Morabito. Sono stati accolti altresì motivi relativi alla carenza di prova e alla mancanza di motivazione su specifici capi (E, G, H; occupazioni abusive; reato 603-bis) con annullamento e rinvio per nuovo giudizio. Alcuni motivi sono stati dichiarati assorbiti (es. questioni penali connesse alla determinazione della pena, attenuanti) o assorbiti dall'annullamento dei reati presupposto (autoriciclaggio), mentre un motivo specifico (riguardo all'art. 500 c.p.p. sollevato da Ciubotaru) è stato ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile sul punto. In sintesi: annullamento con rinvio per ampie parti della sentenza e nuova valutazione del compendio probatorio; dunque decisione favorevole, nel suo impianto principale, ai ricorrenti.
Norme richiamate
Le dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o persona sottoposta alle indagini sono inutilizzabili; la verifica è sostanziale: se al momento dell'escussione il dichiarante era oggettivamente nella condizione di indagato rispetto ai fatti collegati, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Richiede le garanzie e le avvertenze per chi rende dichiarazioni con profili indiziari; la loro violazione determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte.
Consente l'estensione degli effetti favorevoli dell'annullamento a coimputati non ricorrenti quando il vizio sia di natura oggettiva e non personale; la Corte ha esteso l'annullamento a più coimputati.
Consente l'acquisizione e la lettura in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali quando il teste non depone per effetto di violenza o minaccia; la Corte ha ritenuto applicabile la norma nel caso di specifici elementi probatori a supporto dell'intimidazione, rigettando la doglianza difensiva che ne chiedeva esclusione.
La fattispecie richiede la prova dello stato di bisogno del lavoratore e di concreti indici di sfruttamento; la Corte ha richiamato l'esigenza di elementi specifici (orari, retribuzione, condizioni abitative, controllo) e ha censurato motivazioni e prove generiche.
Per l'estorsione è necessario dimostrare condotte intimidatorie idonee a cagionare timore, la percezione della minaccia da parte della vittima e il nesso causale tra coazione e ottenimento di un indebito profitto/danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la motivazione non abbia dimostrato in modo univoco questi elementi.
Delimita la violenza privata rispetto all'estorsione; la Corte ha richiamato la necessità di corretta qualificazione giuridica dei fatti e del nesso finalistico tra minaccia e richiesta di profitto.
Norma sull'invasione/occupazione abusiva; la Corte ha ribadito che l'occupazione è reato complesso e che anche chi interviene successivamente per protrarre o rafforzare l'occupazione può essere concorrente, ma le dichiarazioni che comprovano tale condotta devono essere utilizzabili.
Aggravante/forma collegata all'occupazione abusiva; applicata nella fattispecie ma la Corte ha annullato le condanne fondate in via determinante su dichiarazioni inutilizzabili.
Autoriciclaggio: presuppone la sussistenza di reati fonte che abbiano prodotto proventi illeciti; la Corte ha osservato che, se vengono annullati/privati di base probatoria i reati presupposti, la contestazione di autoriciclaggio risulta assorbita/priva di fondamento fino a nuova verifica.
Norme processuali sul travisamento della prova e sulla insufficienza motivazionale sono invocate per censurare errori di valutazione delle dichiarazioni testimonali; la Corte ha richiamato l'onere del giudice di appello di motivare autonomamente.
Principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio e obbligo motivazionale: la Corte ha richiamato che la motivazione deve dimostrare la certezza richiesta dalla condanna penale.
Massime di principio
- Se in fase d'indagine una persona risulta oggettivamente raggiunta da indizi di reità, le sue dichiarazioni rese senza le garanzie di legge (art. 63 e 64 c.p.p.) sono inutilizzabili; il giudice deve valutare sostanzialmente la qualità dell'atteggiamento indiziario, non solo la formale iscrizione nel registro delle notizie di reato.
- La Corte d'appello ha l'obbligo di una motivazione propria e puntuale: non può limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado con formule di adesione; la motivazione apparente o meramente sommaria è vizio che comporta annullamento.
- Per integrare il reato di estorsione è necessario provare l'idoneità intimidatoria della condotta, la percezione della minaccia dalla vittima e il nesso causale con un indebito profitto o danno patrimoniale; l'anticipazione temporale del rilascio dell'immobile non è automaticamente prova di estorsione se manca il nesso causale e l'ingiusto profitto.
- La fattispecie di sfruttamento di cui all'art. 603-bis richiede la prova di uno stato di bisogno preesistente e di concreti indici di sfruttamento (orari, salari, condizioni di vita/degrado, imposizioni contrattuali): prove generiche o dichiarazioni isolate non sono sufficienti.
- Se l'espunzione di dichiarazioni inutilizzabili rimuove la base probatoria decisiva, il giudice del rinvio deve valutare la prova residua (prova di resistenza): se insufficiente, la condanna non può reggere.
- L'art. 500 c.p.p. può giustificare la lettura di dichiarazioni predibattimentali in caso di intimidazione che impedisca la presenza del teste, ma ciò richiede elementi oggettivi e non basarsi solo su asserzioni vaghe.
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