Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10181/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza del Tribunale di Torino che gli aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di tentato furto aggravato. Dal testo non emergono censure di merito sul fatto-reato o sul trattamento sanzionatorio: la Corte decide il ricorso esclusivamente per un vizio originario di forma dell'impugnazione, rilevando che il ricorso per cassazione è stato proposto dalla parte personalmente e non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale. La causa di inammissibilità è dichiarata de plano, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata proposta personalmente dall'imputato, in violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla l. n. 103/2017. Ha quindi applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per la declaratoria de plano dell'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.

    Il provvedimento impugnato era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 56 c.p.

    per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.

    Il reato contestato era un tentativo di delitto contro il patrimonio.

  • art. 624 c.p.

    per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.

    Norma base del furto contestato in forma tentata.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.

    Sono state contestate aggravanti del furto.

  • art. 571 c.p.p.

    a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    L'impugnazione per cassazione non può essere proposta personalmente dalla parte, ma richiede la forma tecnica prevista dalla legge.

  • art. 613 c.p.p.

    a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso

    La Corte può dichiarare senza contraddittorio l'inammissibilità del ricorso quando il vizio è dirimente e immediatamente rilevabile.

  • art. 616 c.p.p.

    consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ... al versamento ... di euro quattromila

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve rispettare il requisito della sottoscrizione tecnica da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • L'autenticazione della firma da parte di un difensore o la sua sottoscrizione "per accettazione" del mandato e della delega al deposito non suppliscono alla mancanza della sottoscrizione tecnica del ricorso, poiché non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo immediato e dirimente dal suo difetto formale, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.