Cassazione Penale, Sentenza n. 2577/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Longo impugnava la sentenza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato ai sensi dell'art.168-bis c.p. (esito positivo della messa alla prova). Il ricorrente contestava che il giudice non avesse rilevato d'ufficio la mancanza della condizione di procedibilità (querela) prevista dalla riforma "Cartabia" per il reato di cui all'art.590-bis c.p. nelle ipotesi non aggravate, e non avesse quindi applicato l'art.129 c.p.p. per pronunciare la statuizione più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. La Corte ha ritenuto che l'interesse del ricorrente a ricorrere sussista perché la declaratoria di improcedibilità è più favorevole rispetto all'estinzione per messa alla prova; ha inoltre affermato che la mancanza della condizione di procedibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, va applicato il regime di procedibilità più favorevole in virtù dell'art.85 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. La Corte ha esercitato il potere previsto dall'art.620 lett. i) c.p.p. e ha pronunciato direttamente l'improcedibilità per difetto di querela.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (stalking). La sentenza richiama che, per le ipotesi non aggravate, la procedibilità è divenuta a querela a seguito della riforma.
Prevede l'estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova; il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione ex art.168-bis, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la verifica della condizione di procedibilità.
Stabilisce la graduazione delle decisioni più favorevoli per l'imputato; la Corte ha ricordato che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su una pronuncia di estinzione del reato.
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Norma transitoria che disciplina l'applicazione, ai procedimenti pendenti, del regime di procedibilità introdotto dalla riforma; la Corte ha ritenuto applicabile il regime più favorevole (procedibilità a querela) ai procedimenti in corso.
Fondamento della censura di cassazione proposta dal ricorrente (violazione di legge/omessa applicazione della normativa sulla procedibilità).
Consente alla Corte di Cassazione di pronunciare l'annullamento senza rinvio e di dichiarare l'improcedibilità; su tale base la Corte ha disposto direttamente la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.
Massime di principio
- Se una riforma rende la perseguibilità di un reato subordinata alla querela e il procedimento era pendente alla data di entrata in vigore, il regime più favorevole (procedibilità a querela) deve essere applicato nei confronti dell'imputato, salvo che la querela sia stata effettivamente presentata.
- La mancanza della condizione di procedibilità (es. difetto di querela) è un "ostacolo processuale" rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, se accertata, prevale su altre cause estintive o di proscioglimento che richiedano l'accertamento del fatto.
- La dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela è più favorevole rispetto all'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e, pertanto, deve essere preferita ai sensi dell'art.129 c.p.p.
- La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art.620 c.p.p., annullare senza rinvio e dichiarare direttamente l'improcedibilità quando la questione è pacifica e non richiede un nuovo esame nel merito.
- L'imputato ha interesse a impugnare una sentenza di estinzione quando vi sia la ragionevole possibilità di ottenere una pronuncia ancora più favorevole (es. improcedibilità per difetto di querela); quindi la facoltà d'impugnazione non è preclusa dall'esistenza di una sentenza estintiva.
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