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Sentenza

Sentenza n. 2236/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - sezione Lavoro n. 4045/25 del 12/11/2025, per la parte relativa al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202600675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro relativa al pagamento delle spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, limitatamente alle spese processuali distratte in suo favore, deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 4045/2025, notificata il 12 novembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della parte vittoriosa alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.029,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorrente ha notificato il ricorso il 28 marzo 2026, lamentando il mancato pagamento. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione attestante il pagamento delle spese legali mediante decreto del 10 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Poiché il pagamento è intervenuto successivamente all'avvio del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha posto le spese processuali a carico del Ministero, secondo il criterio della soccombenza virtuale e della causalità della lite. Le spese sono state liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e della Tabella n. 16 dell'Allegato n. 1 relativa ai procedimenti di esecuzione mobiliare.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il ricorrente ha ritenuto decorso il termine dilatorio prima di promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Domenico Luigi Branco dichiaratosi antistatario

    La condanna alle spese della sentenza del giudice del lavoro era stata distratta in favore del difensore antistatario, legittimandolo ad agire per il pagamento di tale componente del giudicato.

  • D.M. n. 55/2014

    Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1

    Il decreto ministeriale è stato utilizzato dal TAR quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
  • L'adempimento sopravvenuto dopo la proposizione del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, qualora il suo precedente inadempimento abbia reso necessario il ricorso.
  • Il difensore al quale le spese processuali siano state distratte in sentenza può agire in ottemperanza, limitatamente alla propria spettanza, per ottenere l'esecuzione della condanna al pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese può essere effettuata mediante applicazione dei parametri forensi relativi ai procedimenti esecutivi, ove richiamati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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