Cassazione Penale, Ordinanza n. 04069/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma, per effetto dell'inammissibilità, la decisione d'appello che aveva prosciolto gli imputati ex art. 162-ter c.p. per il furto pluriaggravato e confermato la condanna per il tentato furto aggravato in abitazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, riformando la decisione di primo grado, li aveva prosciolti ex art. 162-ter c.p. dal reato di furto pluriaggravato contestato al capo 1 e, per il resto, aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato in abitazione. L'unico motivo dedotto era un vizio di motivazione sia sul giudizio di responsabilità penale sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era aspecifico quanto alla responsabilità, perché non si confrontava con le argomentazioni, seppur sintetiche, svolte dalla Corte territoriale; era inoltre generico quanto alle attenuanti generiche, poiché non indicava quali elementi avrebbero imposto la concessione delle attenuanti e in cosa consistesse concretamente il vizio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato quale base del proscioglimento in appello per il reato di furto pluriaggravato
implicito riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
circostanze attenuanti generiche
il ricorso è stato ritenuto generico perché non indicava gli elementi concreti che avrebbero imposto la loro concessione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure non misurate sulla motivazione della decisione non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se non individua gli elementi di fatto o di diritto che avrebbero dovuto condurre alla concessione e non spiega in concreto il vizio della motivazione di merito.
- Quando il motivo di ricorso è aspecifico o generico, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito della responsabilità o del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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