Ordinanza n. 2542/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento 1) del parziale oscuramento dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e di tutta la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria, documentazione trasmessa tramite piattaforma Sintel in data 15.04.2026, in relazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto per gli ospedali di Comunità di Tradate e Luino per un periodo di anni 1, dal 31.03.2026 al 30.3.2027, Lotti 1 e 2 con rispettivi CIG BA1C42FBE1 e BA1C430CB4; - del contestuale diniego implicito all’ostensione integrale della suddetta documentazione e di tutti gli altri atti, verbali e documenti di gara la cui ostensione è obbligatoria ex art. 36 D.Lgs 36/2023; - della determinazione n.544 del 23.03.2026, laddove non recante la pubblicazione della documentazione di cui sopra; - di ogni nota o provvedimento, nessuno escluso, eventualmente adottato in proposito, oltre che di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente alla documentazione richiesta con istanza di accesso, ai sensi degli artt. artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a trasmettere e/o esibire, in versione integrale, tramite la pubblicazione sul portale di gara, la documentazione in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale ostensione, con oscuramento, dell'offerta tecnica e della documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, nonché mancata pubblicazione integrale della documentazione di gara
Esito
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto per gli ospedali di Comunità di Tradate e Luino, ha impugnato la parziale ostensione della documentazione dell'aggiudicataria e il diniego implicito di accesso integrale. L'istanza era stata presentata dopo che la stazione appaltante non aveva pubblicato la documentazione di gara e le offerte secondo quanto ritenuto previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante aveva pubblicato parte della documentazione e l'offerta tecnica dell'aggiudicataria, oscurando alcune parti, senza esplicitare le ragioni dell'oscuramento e senza adottare una decisione espressa sulle relative richieste. La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, l'annullamento degli atti lesivi e l'accertamento del diritto all'ostensione integrale. La questione esaminata in questa fase riguarda il rito applicabile: se il ricorso dovesse essere trattato con il rito accelerato speciale previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 oppure con l'ordinario rito sull'accesso ex art. 116 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il diritto di accesso né la legittimità degli oscuramenti. Ha ritenuto applicabile l'ordinario rito in materia di accesso previsto dall'art. 116 c.p.a., escludendo il rito accelerato speciale dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Secondo il Collegio, quest'ultimo rito opera soltanto quando siano contestate specifiche decisioni della stazione appaltante adottate sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte. Nel caso concreto, né la comunicazione di aggiudicazione né il successivo riscontro del 15 aprile 2026 contenevano una decisione espressa sulle richieste di oscuramento; la mera trasmissione di documentazione parzialmente oscurata non può essere qualificata come decisione implicita soggetta al termine speciale di dieci giorni, poiché tale estensione non è prevista dalla norma eccezionale. La causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026 per la trattazione della domanda con il rito ordinario ex art. 116 c.p.a., nel rispetto dei relativi termini processuali.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata in relazione agli obblighi di pubblicazione e ostensione della documentazione di gara e delle offerte.
le decisioni di cui al comma 3 ... sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo ... con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione
Il rito accelerato del comma 4 riguarda esclusivamente le specifiche decisioni adottate dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte; trattandosi di disciplina eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte
Costituisce il presupposto oggettivo del rito speciale previsto dal comma 4.
È il rito ordinario applicabile alla controversia sull'accesso quando non esista una specifica decisione di oscuramento impugnabile con il rito accelerato speciale.
È richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.
Massime di principio
- Il rito accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 si applica esclusivamente all'impugnazione di specifiche decisioni della stazione appaltante adottate sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte.
- La disciplina processuale speciale e derogatoria dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in quanto eccezionale e ulteriormente acceleratoria rispetto all'ordinario rito sull'accesso, non può essere applicata estensivamente oltre i presupposti espressamente previsti dalla legge.
- La mera trasmissione o pubblicazione di documentazione parzialmente oscurata, in assenza di un'esplicita decisione sulle ragioni dell'oscuramento, non integra una decisione implicita soggetta al termine speciale di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
- Quando non sia stata adottata una specifica decisione sulle richieste di oscuramento, la domanda di ostensione della documentazione di gara deve essere trattata secondo l'ordinario rito di accesso previsto dall'art. 116 c.p.a.
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