Cassazione Penale, Ordinanza n. 19828/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Con quattro motivi ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale, in particolare violazione dell'art. 5 c.p.; 2) vizio di motivazione per la mancata assoluzione e per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; 3) vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva e sulla determinazione della pena; 4) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito e che il ricorrente non si fosse confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza di appello, la quale è stata ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte conferma che il reato presuppone dolo generico e può essere integrato anche dal dolo eventuale; nel caso concreto, la conoscenza o comunque la consapevole accettazione della situazione reddituale rilevante è stata desunta in modo non illogico.
La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta non autosufficiente e comunque non idonea a scalfire la motivazione di merito.
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante va computato anche il reddito della persona convivente che contribuisca alla vita comune.
La valutazione negativa sulle attenuanti generiche è stata ritenuta legittima perché i giudici di merito hanno considerato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e li hanno reputati prevalenti.
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
La pena è stata determinata prendendo le mosse dal minimo edittale, con aumento per la recidiva e contenuta incidenza dell'aggravante prevista dalla stessa norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è configurabile a titolo di dolo generico e può essere integrato anche dal dolo eventuale.
- Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante comprende anche quello del convivente che partecipi alla vita economica comune, sicché l'ignoranza di tale reddito deve essere esclusa solo se vi sia una concreta e non illogica base fattuale.
- La recidiva può essere legittimamente applicata quando la nuova condotta riveli una maggiore capacità a delinquere, purché la motivazione dia conto dell'apprezzamento della gravità del fatto e dei precedenti del reo.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha valutato gli elementi ex art. 133 c.p. e li ha ritenuti ostativi, salvo manifesta illogicità della motivazione.
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