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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04960/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di un precedente giudizio tributario in cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, riducendo la pretesa fiscale. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo che, in caso di accoglimento parziale, l’Ufficio potesse iscrivere provvisoriamente a ruolo non l’intero importo risultante dalla sentenza di primo grado, ma solo i due terzi del decisum della CTP. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la norma consente, in caso di accoglimento parziale, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo accertato dalla sentenza di primo grado, purché entro il limite dei due terzi dell’ammontare originario dell’avviso di accertamento, e non dei due terzi del decisum della CTP.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha interpretato l’art. 68, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992 nel senso che, quando la Commissione tributaria provinciale accoglie solo parzialmente il ricorso del contribuente, l’iscrizione provvisoria a ruolo deve avere ad oggetto l’intero importo risultante dalla sentenza di primo grado, sempreché non superi i due terzi del tributo originariamente contestato con l’avviso di accertamento. Ha inoltre precisato che il riferimento ai due terzi dell’art. 68 va rapportato all’originario avviso di accertamento e che il residuo diviene esigibile all’esito dell’appello. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.

  • art. 68 D.Lgs. n. 546/1992

    "Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto"

    La lettera b) consente, in caso di accoglimento parziale del ricorso, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo risultante dalla sentenza di primo grado, purché non superiore ai due terzi del tributo originariamente portato dall’avviso di accertamento; il riferimento ai due terzi è ancorato all’originario atto impositivo, non ai due terzi del decisum della CTP. La lettera c) disciplina il residuo all’esito del giudizio di appello.

Massime di principio

  • In materia di riscossione frazionata del tributo dopo sentenza di primo grado di accoglimento parziale, l’importo iscrivibile a ruolo è quello risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, nei limiti massimi dei due terzi dell’originaria pretesa fiscale.
  • Il limite dei "due terzi" previsto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 va riferito all’ammontare complessivo del tributo contenuto nell’avviso di accertamento, non al decisum della sentenza di primo grado.
  • Il residuo credito tributario diviene esigibile all’esito del giudizio di appello, secondo la disciplina della riscossione frazionata prevista dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La denuncia di violazione di legge è ammissibile in cassazione anche in presenza di una precedente doppia conforme, quando il vizio dedotto attiene all’interpretazione della norma applicata e non alla ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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