Cassazione Penale, Sentenza n. 17244/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Manuel Scalvini per i reati contestati ai capi 83 e 37 (partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e cessione di 850 g di cocaina del 23/02/2021). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione: (i) insufficiente e illogica valutazione della gravità indiziaria riguardo alla partecipazione associativa (sosteneva che l'uso del criptofonino, le espressioni colloquiali e le singole cessioni fossero compatibili con una collaborazione occasionale e non con l'affectio societatis); (ii) errata valutazione delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in particolare perché vigeva un "tempo silente" di oltre cinque anni e vi era un procedimento parallelo a Milano che aveva escluso esigenze cautelari; (iii) mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) ritenute idonee a neutralizzare il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valutato in modo unitario gli elementi indiziari (uso e consegna del criptofonino SkyEcc PIN JX319I, ruolo di "corriere di fiducia" indicato dal capo Gullì con espressioni quali "il mio ragazzo" o "o l'hai licenziato a scighera", la cessione di 850 g di cocaina e il trasporto di denaro per conto del sodalizio) desumendo l'affectio societatis e la disponibilità duratura a partecipare all'attività del sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è automaticamente risolutivo: il Tribunale ha correttamente valutato il quadro complessivo, compresa la pendenza del procedimento parallelo e l'uso di modalità operative sofisticate (comunicazioni criptate), ritenendo sussistente la presunzione relativa di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3. La Corte ha altresì ritenuto fondata la valutazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto) a neutralizzare il rischio di reiterazione, stante la possibilità di commettere delitti di spaccio anche dal domicilio e l'uso di sistemi telematici. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; disposta la trasmissione degli atti al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
ex art. 310 cod.proc.pen.
norma richiamata in relazione al rito di appello esperito (appello ex art. 310) e indicazione dell'ambito processuale dell'impugnazione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reato associativo in materia di stupefacenti: la Corte richiama che si tratta di partecipazione a sodalizio a condotta libera che richiede contributo causale, consapevole e volontario e la disponibilità a una serie indeterminata di delitti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod.proc.pen.
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati elencati (tra cui art. 74 d.P.R. 309/90): può essere contrastata da elementi concreti ma il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente
art. 273, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen.
richiamato nel contesto della valutazione del requisito della gravità degli indizi in sede cautelare, per precisare che in sede di libertà il livello probatorio richiesto è inferiore rispetto al giudizio di merito
richiamato insieme all'art. 273 per chiarire i riferimenti al giudizio sugli indizi (terzo e quarto comma richiamati dal 273, ma non il secondo)
norma di confronto: la Corte distingue la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. rispetto all'associazione mafiosa, evidenziando differenze sul piano probatorio e dei requisiti strutturali
norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.
prescrizione dell'adempimento di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.
richiamato per gli adempimenti esecutivi a carico della cancelleria
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione di narcotrafficanti (art. 74 d.P.R. 309/1990) è sufficiente un contributo causale, consapevole e volontario e la disponibilità durevole a prestazioni funzionali all'attività del sodalizio; elementi anche indiretti e convergenti (uso di telefoni criptati, consegna/possesso di tali strumenti, esserne indicato come "corriere di fiducia", trasporti di droga o denaro) possono integrare l'affectio societatis.
- In sede cautelare il livello probatorio richiesto per la gravità degli indizi è inferiore a quello del giudizio di merito: il giudice valuta la probabilità elevata e la convergenza degli indizi secondo canoni di logica ed esperienza, non richiedendo la certezza processuale.
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. non viene superata automaticamente dal "tempo silente": il decorso del tempo può contribuire alla valutazione ma richiede elementi concreti e specifici per dimostrare l'irreversibile allontanamento dall'ambito criminoso; la mera esistenza di un procedimento parallelo con esito diverso non vincola il giudice che deve valutare autonomamente il complesso probatorio.
- L'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) va valutata concretamente: quando l'attore ha mostrato di padroneggiare modalità operative a distanza (es. comunicazioni criptate) e le condotte contestate possono essere agevolmente reiterate anche dal domicilio o per interposta persona, la detenzione in carcere può risultare ragionevolmente necessaria.
- In sede di legittimità il sindacato sulle valutazioni fattuali del giudice di merito è limitato: le censure devono denunciare violazioni normative o manifesta illogicità; il travisamento della prova è rilevante solo se l'errore è decisivo e disarticola l'intero ragionamento probatorio.
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