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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23041/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una complessa sequenza negoziale: una società aggiudicataria di un compendio edilizio in una procedura esecutiva fallimentare, non potendo pagare il prezzo, cedette a un'altra società un ramo d'azienda comprendente il diritto al trasferimento degli immobili; la cessionaria, a sua volta priva di liquidità, vendette parti del compendio a terzi acquirenti, i quali versarono il prezzo direttamente presso il tribunale. Il curatore della società originaria fallita agì per la declaratoria di simulazione assoluta della cessione di ramo d'azienda e, in subordine, per la revocatoria fallimentare dell'atto verso la cessionaria, estendendo gli effetti anche ai subacquirenti. I ricorrenti principali e incidentali censuravano la sentenza d'appello deducendo, da un lato, che il giudice avrebbe omesso di accertare i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei loro confronti e l'asserito eventus damni; dall'altro, che non sarebbe stata provata la loro buona o mala fede e che il giudizio di sproporzione del prezzo sarebbe stato fondato in modo erroneo o insufficiente, anche tramite una perizia di parte ritenuta non correttamente valutata. Le censure insistevano inoltre sul travisamento della prova e sulla violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 2901 c.c. e art. 67 l. fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte eccentriche rispetto al decisum, perché il curatore non aveva promosso una revocatoria ordinaria contro i subacquirenti, ma una revocatoria fallimentare contro la cessionaria, chiedendo l'opponibilità dell'inefficacia anche ai terzi secondo il regime dell'art. 2901, comma 4, c.c. La Corte ha ribadito che, nei confronti dei subacquirenti, ciò che rileva non è la proposizione di una autonoma azione revocatoria ordinaria né la prova dell'eventus damni in senso stretto, bensì la dimostrazione della mala fede del terzo acquirente, intesa come conoscenza dei presupposti di revocabilità dell'atto a monte e della lesione della par condicio creditorum. Quanto all'atto revocato verso la cessionaria, la Corte ha ricordato che, per la revocatoria fallimentare di atti dispositivi, il pregiudizio per i creditori è in re ipsa e il curatore deve provare soprattutto la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente. Escluso che i motivi colpissero effettivamente la ratio decidendi, la Corte ha confermato la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la norma sull'onere della prova opera solo quando il fatto rilevante resta incerto; non è violata se il giudice di merito ritiene di averlo positivamente accertato

  • art. 2901 c.c.

    l'inefficacia dell'atto revocato non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede; per i subacquirenti è quindi decisiva la mala fede, non la proposizione di una nuova revocatoria ordinaria

  • art. 67 legge fall.

    nella revocatoria fallimentare dell'atto dispositivo il pregiudizio per la massa è presunto in re ipsa e il curatore deve provare lo stato soggettivo richiesto dalla norma

  • art. 115 c.p.c.

    le censure formulate come violazioni di legge non sono ammissibili quando in realtà mirano a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    non può essere dedotta come violazione di legge una mera contestazione del convincimento raggiunto dal giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è scrutinata solo nei limiti del vizio denunciabile; non può essere surrettiziamente trasformata in una richiesta di riesame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, censura in realtà l'accertamento del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non è proponibile contro sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata quale rito camerale per la trattazione del ricorso in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    base di calcolo del contributo unificato aggiuntivo dovuto

Massime di principio

  • Nell'ipotesi di revocatoria fallimentare, l'estensione dell'inefficacia dell'atto ai terzi subacquirenti non comporta l'esercizio di una autonoma azione revocatoria ordinaria contro di essi: opera il regime di opponibilità previsto dall'art. 2901, comma 4, c.c., con centralità della loro buona o mala fede.
  • In tema di revocatoria fallimentare di atti dispositivi del patrimonio del debitore, il pregiudizio per la massa creditoria è normalmente in re ipsa, perché coincide con la lesione della par condicio creditorum derivante dall'uscita del bene dalla garanzia patrimoniale.
  • Quando il giudice di merito accerta positivamente un fatto decisivo, non è configurabile violazione dell'art. 2697 c.c.; la doglianza sull'onere della prova è ammissibile solo se il fatto resti non accertato e dunque realmente incerto.
  • Le censure che, sotto la rubrica di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici sono inammissibili in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo contro la sentenza d'appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, nei limiti segnati dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Ai fini dell'opponibilità della revocatoria ai subacquirenti, non è richiesta la prova di una sproporzione del prezzo della vendita loro effettuata; è sufficiente la dimostrazione che essi conoscevano i presupposti di revocabilità dell'atto a monte e la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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