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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32667/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio emesso ex art. 331 c.p.c. L'Agenzia censura la decisione per avere la CTR ordinato l'integrazione nei confronti della Direzione Provinciale di Salerno nonostante tale Direzione non risultasse parte né avesse tempestivamente intervenuto in primo grado; inoltre l'Agenzia deduce che l'azione poteva essere promossa nei confronti del solo Agente della riscossione e che, comunque, l'Agenzia era già costituita in giudizio tramite altre Direzioni provinciali, rendendo irrilevante la richiesta di integrazione verso altra articolazione territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimo l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla CTR nei confronti della Direzione Provinciale di Salerno perché quest'ultima non risultava parte né risultava un intervento tempestivo in primo grado. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui le articolazioni territoriali dell'Agenzia non possiedono autonoma soggettività processuale e che la presenza di altre Direzioni provinciali in giudizio esclude la necessità di integrare il contraddittorio verso un'ulteriore articolazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità saranno regolate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    L'art. 331 disciplina l'integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'ordine di integrazione fosse illegittimo perché l'ente verso cui era stato disposto (Direzione Provinciale di Salerno) non era parte né aveva intervenuto tempestivamente in primo grado, condizioni necessarie per l'applicazione della norma.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato nella censura come norma rilevante per la determinazione delle parti nei giudizi tributari; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina sulle parti, disponendo un'integrazione non dovuta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ammesso il ricorso anche se la censura processuale era carattere di "error in procedendo", ritenendo comunque valutabile il vizio della decisione impugnata.

  • comma 6-bis dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992 (introdotto dal D.Lgs. 220/2023)

    "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti"

    La Corte precisa che tale disposizione, introdotta dal D.Lgs. 220/23 e applicabile ai processi promossi dopo il 1° settembre 2024, non era impeditiva dell'impugnazione promossa nei confronti del solo agente della riscossione nei termini ratione temporis del caso; in ogni caso la disciplina non legittima l'ordine di integrazione quando l'ente non sia stato parte o non abbia intervenuto tempestivamente.

  • art. 39 D.Lgs. 112/1999

    Stabilisce l'onere dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore se non vuole rispondere delle conseguenze della lite; la Corte ha richiamato tale previsione per confermare che l'agente ha generale legittimazione passiva e che l'assenza di chiamata dell'ente non impone l'automatica integrazione del contraddittorio da parte del giudice.

Massime di principio

  • L'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. è legittima solo se l'ente chiamato a essere aggiunto è effettivamente parte o ha tempestivamente intervenuto in primo grado; un intervento intempestivo non attribuisce retroattivamente la qualità di parte.
  • Nelle controversie sulla cartella di pagamento l'Agente della riscossione è generalmente legittimato passivo: il contribuente può agire nei confronti dell'agente senza che ciò comporti, di per sé, un litisconsorzio necessario con l'ente impositore.
  • Le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate non hanno autonoma soggettività processuale: la costituzione in giudizio di una o più Direzioni provinciali è riferibile all'Agenzia unitaria e può escludere la necessità di integrazione verso altre articolazioni.
  • Un ordine di integrazione emesso in assenza delle condizioni di legge è illegittimo e la mancata osservanza di tale ordine non può automaticamente determinare l'inammissibilità dell'appello.
  • In presenza di un errore in procedendo relativo al mancato rispetto dei presupposti per l'integrazione del contraddittorio, la Corte di Cassazione può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame; la valutazione sulla regolazione delle spese sarà compiuta nel giudizio di rinvio.

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