Cassazione Civile, Sentenza n. 32593/2025 del 14/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per molteplici profili: (i) erronea qualificazione e trattamento del "legato in sostituzione della legittima" (rilevanza della presunta condizione dell'esistenza di denaro sufficiente nel relictum e della mancata rinuncia della legataria); (ii) contestazione circa la sussistenza di una rinuncia tacita al legato da parte della legataria e sulla necessità o meno dell'esercizio dell'azione di riduzione; (iii) censura sulla ricostruzione dell'asse relitto e sull'imputazione di spese funerarie e notarili alla massa; (iv) vizio di motivazione per relationem e motivazione apparente; (v) contestazioni in ordine ai criteri usati per la divisione (estrazione a sorte, criteri soggettivi/oggettivi) e alla proprietà di muri, luci e vedute; (vi) censura sulla ripartizione e liquidazione delle spese di lite e sulla corretta applicazione del principio di soccombenza rispetto alle spese di divisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato assorbito il primo motivo, infondato il secondo, il quarto, il settimo e l'ottavo motivo; ha dichiarato inammissibili il terzo, il quinto e il sesto motivo. La Corte ha condiviso il principio secondo cui la proposizione dell'azione volta a ottenere la quota di legittima in natura, quando il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma pari alla quota riservata, può integrare una manifestazione implicita e univoca di rinuncia al legato. Per il resto ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente sulle questioni di fatto e di diritto prospettate, e che non fosse consentito al giudice di legittimità riformare liberamente gli apprezzamenti di fatto o la valutazione probatoria. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio e disposta la eventuale maggiorazione del contributo unificato se dovuta.
Norme richiamate
"il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile"
Il legato in sostituzione della legittima acquisto ipso iure dal legatario ma, se questi intende conseguire la legittima in natura, deve rinunziare al legato; il legato grava sulla porzione indisponibile e l'eventuale eccedenza grava sulla disponibile.
L'acquisto del legato coincide con la delazione: il legatario acquista ope legis al momento dell'apertura della successione e può comunque rinunciarvi; l'acquisto non richiede forma di accettazione ma la rinuncia può essere espressa o tacita.
Disciplina il legato di cosa determinata solo nel genere: il genus nunquam perit e, salvo diversa intenzione del testatore, il legato di genere può essere soddisfatto con un'obbligazione anziché con effetto reale immediato.
Riguarda il legato di cosa particolare o determinata solo nel genere inesistente: disciplina l'inefficacia del legato quando il bene è indicato come cosa determinata e non è nel patrimonio del testatore, ma la rilevanza dipende dalla volontà del testatore (distinzione specie/genere).
Se il legato tacitativo ha ad oggetto denaro, il legittimario può reclamare la quota di riserva sui beni ereditari e ottenere la legittima in natura (regola di conversione in natura della somma quando necessario).
Riguarda la ricostruzione dell'asse relitto (relictum) e le regole per la determinazione dei beni e delle passività da considerare per la quantificazione delle quote ereditarie.
Stabilisce la forma scritta ad substantiam per gli atti di disposizione di beni immobili: la rinuncia al legato che comporti atto dismissivo su immobili richiede forma scritta.
Prevede l'estrazione a sorte quale criterio tendenziale in caso di porzioni uguali nella divisione; tuttavia il criterio non è assoluto e il giudice può derogare motivando sulla base di ragioni oggettive o soggettive.
Richiamato in relazione alle norme sui provvedimenti autoritativi e alle questioni circa le spese; nella specie impiegato unitamente all'art. 789 c.p.c. per trattare la regolamentazione delle spese processuali.
Disciplina la liquidazione delle spese processuali e il principio della soccombenza; in materia di divisione giudiziale le spese occorrenti per lo scioglimento della comunione gravano sulla massa salvo che siano conseguenza di eccessive pretese o resistenze inutili.
Fissa i requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione (vizio di motivazione solo se mancante, apparente o contraddittoria in modo insanabile).
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (richiamata per inquadramento delle doglianze: n. 3 in particolare per violazione di norme di diritto, n.5 per omesso esame di fatto decisivo).
Massime di principio
- Il legatario che, dopo l'apertura della successione, agisce per ottenere la quota di legittima in natura può essere ritenuto aver implicitamente rinunciato al legato quando l'azione sia incompatibile con il mantenimento del lascito; la rinuncia può essere tacita salvo che riguardi beni immobili (per i quali è richiesta forma scritta).
- Bisogna distinguere tra legato di somma riferito a un conto preciso (che costituisce legato di specie) e legato di somma non riferito a conto specifico (che è legato di genere): nel primo caso il diritto è di natura reale/di credito verso quel conto, nel secondo nasce un'obbligazione dell'eredità regolata come legato di genere.
- In sede di divisione ereditaria l'estrazione a sorte è criterio tendenziale ma derogabile: il giudice può considerare criteri oggettivi e soggettivi per motivare una diversa attribuzione; la valutazione è essenzialmente discrezionale e sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali gravi.
- Le spese per lo scioglimento della comunione (divisione) sono in linea di principio a carico della massa; tuttavia il principio della soccombenza può trovare applicazione quando siano decise questioni incidentali o quando vi siano eccessive pretese o resistenze inutili, con conseguente responsabilità per le spese per la parte soccombente.
- In cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o una rinnovata valutazione dei fatti: i motivi che si sostanziano in un diverso esame della prova sono, salvo il caso di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, inammissibili.
- La motivazione per relationem è ammissibile ma il ricorrente deve indicare con precisione la motivazione del primo grado e le critiche svolte in appello; la mancata specificazione rende la censura difettosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32592/2025 del 14/12/2025
- Sentenza civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32521/2025 del 13/12/2025
- Sentenza civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32570/2025 del 13/12/2025
- Sentenza civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32571/2025 del 13/12/2025
- Sentenza civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32572/2025 del 13/12/2025
- Sentenza civile · 13 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32573/2025 del 13/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →