Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32673/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ford Italia ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'aveva ritenuta responsabile per il difetto dell'air-bag del veicolo. I motivi di ricorso contestavano: (1) la qualificazione della ricorrente come produttrice anziché come fornitrice; (2) la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.P.R. 224/1988 (sull'obbligo del fornitore di comunicare l'identità del produttore e sulle conseguenze in caso di omissione) chiedendo che fosse ritenuto sufficiente l'indicazione dell'identità del produttore senza che il fornitore debba chiamarlo in giudizio; (3) la violazione della direttiva 85/374/CEE connessa all'interpretazione dell'art. 3 D.P.R. 224/1988 e la proposta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE su questioni interpretative relative all'estensione della qualifica di "produttore" al fornitore. In sintesi la ricorrente sosteneva che, essendo il produttore noto (Ford WAG), il fornitore non poteva essere ritenuto responsabile e non era suo onere chiamare in causa il produttore per ottenere l'estromissione.

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo aver rimesso una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha considerato determinante la risposta della CGUE (sentenza C-157/23 del 19/12/2024). La CGUE ha interpretato l'art. 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE nel senso che un fornitore deve essere considerato "persona che si presenta come produttore" anche quando non abbia materialmente apposto il proprio nome/marchio sul prodotto, se il marchio apposto dal produttore coincide con il nome o un elemento distintivo del fornitore e con il nome del produttore. Alla luce di tale interpretazione la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso (in particolare quelli basati sull'erronea applicazione dell'art. 4 D.P.R. 224/1988) e ha rigettato il ricorso di Ford Italia, confermando la responsabilità riconosciuta in precedenza. In altre parole, la pronuncia della CGUE ha reso legittima l'estensione di responsabilità al fornitore per la coincidenza di segni distintivi e la Cassazione ha respinto il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, art. 4

    Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

    La Corte di legittimità ha chiarito che l'art. 4 impone l'obbligo al fornitore di comunicare l'identità del produttore entro termini previsti, ma non impone al fornitore l'obbligo di chiamare necessariamente il produttore in giudizio per ottenere l'estromissione; la chiamata ex art.106 c.p.c. resta istituto processuale spettante alle parti secondo i rispettivi interessi.

  • D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, art. 3

    Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

    La norma estende la qualifica di "produttore" anche a chi si presenta come tale mediante nome/marchio/segno distintivo; la Corte di Cassazione ha interpretato tale previsione alla luce della pronuncia della CGUE nel senso che la presentazione come produttore può risultare anche da coincidenza di denominazione o elemento distintivo, non necessariamente da un'apposizione materiale eseguita dal fornitore.

  • Direttiva 85/374/CEE (art. 3, par. 1-3)

    1. Il termine "produttore" designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. 3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

    La CGUE ha interpretato la disposizione in senso estensivo a favore della tutela del consumatore: la nozione di "persona che si presenta come produttore" non è limitata a chi materialmente appone il marchio sul bene, ma include il fornitore la cui denominazione o elemento distintivo coincida con il marchio del produttore, consentendo così l'estensione della responsabilità.

  • Codice di procedura civile (art. 106, art. 384, artt. 99 e 112 richiamati nel ricorso)

    Art. 106 c.p.c.: la chiamata in causa di terzi è uno strumento processuale che ciascuna parte può esperire; non costituisce obbligo esclusivo del convenuto per ottenere estromissione automatica. Art. 384 c.p.c.: la Corte può qualificare diversamente la domanda e correggere la motivazione se del caso. Gli artt. 99 e 112 (contestati nel ricorso) erano richiamati nella censura di nullità, ma la Corte ha ritenuto infondata tale doglianza.

  • CGUE, sentenza C-157/23 (Ford Italia, 19/12/2024)

    La Corte di Giustizia ha stabilito che il fornitore può essere considerato "persona che si presenta come produttore" anche senza aver materialmente apposto il proprio marchio sul bene quando il marchio apposto dal produttore coincide con il nome o un elemento distintivo del fornitore; interpretazione orientata al favor consumatoris e decisiva per confermare la responsabilità del fornitore in casi di coincidenza di segni distintivi.

Massime di principio

  • La qualifica di "produttore" ai fini della responsabilità da prodotto può essere attribuita anche al fornitore quando il suo nome o un elemento distintivo coincidono con il marchio del produttore: non è necessaria l'apposizione materiale del marchio da parte del fornitore.
  • Il fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'identità del produttore (termine dei tre mesi previsto dall'art. 4 DPR 224/1988), ma la mera indicazione dell'identità può essere sufficiente per l'esonero, senza che sia automaticamente imposto al fornitore di effettuare la chiamata in causa del produttore; la chiamata è uno strumento processuale utilizzabile dalle parti secondo i loro interessi.
  • In presenza di coincidenza significativa dei segni distintivi tra produttore e fornitore il giudice, alla luce del favor consumatoris e della giurisprudenza della CGUE, è incline ad estendere la responsabilità al fornitore per garantire maggiore tutela al consumatore.
  • Quando il produttore è indicato e la sua identità può essere provata con documenti, l'esonero del fornitore può essere ottenuto mediante l'accertamento dell'identità; tuttavia, se il fornitore si presenta al mercato con segni coincidenti al produttore, l'accertamento può non liberarlo dalla responsabilità.
  • In situazioni analoghe è utile valutare sia la percezione oggettiva del consumatore (se esiste confusione tra i soggetti) sia le prove documentali sull'origine del bene: la combinazione di questi elementi orienta la qualificazione giuridica.
  • Prima di instaurare azioni o difese, fornitori e consumatori dovrebbero verificare e documentare chiaramente marchi, ragione sociale e indicazioni sul prodotto; il fornitore deve comunicare l'identità del produttore nei termini di legge per non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 4 DPR 224/1988.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.