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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23963/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta da un privato contro un Comune per danni alla propria abitazione, asseritamente causati dal ristagno di acqua piovana dovuto al cattivo deflusso delle acque in conseguenza di lavori di sistemazione di un marciapiede e della strada pubblica. Il Comune ha chiamato in causa la ditta esecutrice dei lavori, la quale a sua volta ha chiesto manleva alla compagnia assicuratrice. In primo grado il Tribunale ha condannato in solido Comune e ditta al risarcimento e ha rigettato la domanda di garanzia verso l'assicurazione, ritenendo la polizza riferita a lavori su edifici e non a lavori stradali. In appello la ditta ha insistito per l'operatività della polizza, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente invertito l'onere della prova sull'eccezione di inoperatività temporale della copertura e che fosse coperto da giudicato interno l'accertamento del primo giudice secondo cui il danno si era verificato nel periodo di sospensione dei lavori, quindi dopo la stipula della polizza. Con il ricorso per cassazione la ditta ha dedotto un unico motivo composito, articolato in quattro censure: violazione dei principi sull'onere della prova, violazione dell'art. 2697 c.c., omesso esame dei dati meteo prodotti e violazione dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto non provata l'occorrenza del danno nella vigenza della polizza nonostante tale punto fosse già stato accertato e non impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della violazione del giudicato. Ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse già accertato, anche sulla base della CTU, che il danno si era verificato dopo la stipula della polizza, precisamente nel periodo di sospensione dei lavori tra ottobre 2004 e gennaio 2005, così superando l'eccezione di inoperatività temporale sollevata dall'assicurazione. Poiché tale accertamento non era stato oggetto di specifica impugnazione, su quel punto era sceso il giudicato interno. La Corte territoriale, invece, aveva nuovamente posto in discussione la cronologia tra inizio lavori, decorrenza della polizza ed evento dannoso, errando nel ritenere non provata la verificazione del danno in vigenza della copertura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l'asserita inversione dell'onere della prova sull'inoperatività della polizza; la Corte non fonda però la decisione su questo profilo, ma sul giudicato interno

  • art. 2909 c.c.

    utilizzato per sostenere che l'accertamento di primo grado sulla collocazione temporale del danno fosse coperto da giudicato interno

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel principio secondo cui le domande e le eccezioni non accolte possono essere riproposte in appello in forma libera, ma in modo specifico

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    indicato come base per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio

Massime di principio

  • Le domande e le eccezioni disattese in primo grado possono essere riproposte in appello in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di sottoporle nuovamente al giudice, ma la riproposizione deve essere specifica e non può ridursi a un generico richiamo alle difese svolte in primo grado.
  • Quando il giudice di primo grado accerta espressamente un fatto decisivo e tale accertamento non viene specificamente impugnato, su quel punto si forma giudicato interno e il giudice d'appello non può rimetterlo in discussione.
  • Se l'eccezione di inoperatività di una polizza o di un altro titolo di garanzia è già stata superata da un accertamento di merito non impugnato, la parte non può trasformare in appello una mera riproposizione difensiva in una nuova contestazione del fatto coperto da giudicato.
  • L'apprezzamento della prova in appello deve rispettare i limiti del devoluto: non è consentito attribuire alla parte l'onere di provare nuovamente un fatto che risulti già definitivamente accertato dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniRicorso per cassazioneSpese di litePolizze vita
RamiResponsabilità civileProcesso civileContrattiAssicurazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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