Cassazione Penale, Ordinanza n. 24550/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 gennaio 2025. Il ricorso articolava tre censure: con il primo motivo si deduceva la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo si lamentava la violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla dosimetria della pena; con il terzo motivo si denunciava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva escluso l'art. 131-bis ritenendo ostativa l'abitualità del comportamento, desunta da plurime condanne per reati della stessa specie; inoltre osserva che le questioni su art. 133 c.p., attenuanti generiche e pena non erano state dedotte specificamente in appello.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata è giudicata congrua e non illogica nell'escludere la particolare tenuità del fatto per la condizione ostativa dell'abitualità, desunta dalle plurime condanne per reati della stessa specie. Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili perché non previamente dedotti con l'atto di appello, in applicazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p., e perché la sentenza di merito aveva comunque riconosciuto la diminuente delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche quando la motivazione dia conto dell'assenza di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma; nel caso concreto è stata ritenuta ostativa l'abitualità del comportamento.
Richiamato come parametro di valutazione della dosimetria della pena, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non proposta in appello.
Le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Le questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; per questo i motivi su attenuanti generiche e pena sono stati dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto è sufficiente una motivazione che evidenzi l'insussistenza di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., se tale presupposto è decisivo.
- L'abitualità del comportamento, desumibile da plurime condanne per reati della stessa specie, costituisce condizione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente devolute con l'atto di appello, salvo che si contestino errori della sentenza impugnata nella ricostruzione dei motivi di gravame.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili se il relativo tema non è stato introdotto in appello e se la decisione di merito ha già motivato sul punto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24436/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24439/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24441/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24442/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24443/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24444/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →