Cassazione Penale, Ordinanza n. 23079/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi investivano: il giudizio di responsabilità; la mancata configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 Codice della Strada; la ritenuta recidiva; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È la fattispecie oggetto della condanna confermata in fatto dalla sentenza impugnata.
La censura difensiva ne contestava la configurabilità, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure formulate in modo generico, prive di specifico aggancio critico alla motivazione della decisione impugnata, non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
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