Cassazione Civile, Ordinanza n. 06489/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
Nel giudizio originario una proprietaria aveva chiesto il regolamento del confine tra due fondi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e fissato il confine. La Corte d'appello, preso atto del concorde rilievo delle parti che la decisione di primo grado conteneva un errore, ha riformato parzialmente la sentenza, rideterminando il confine secondo l'allegato 4 della CTU di primo grado e disponendo l'apposizione dei termini, nonché la riduzione in pristino del muro di confine nella parte difforme dal confine accertato, con le relative restituzioni. La ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe disposto la demolizione del muro non solo nei confronti della controparte, ma anche nei suoi confronti, pur in assenza di appello incidentale della controparte e quindi oltre il devolutum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che dalla sentenza impugnata non risultava un ordine di demolizione dell'intero muro, ma solo della parte difforme dal confine accertato. Ha poi osservato che la domanda di regolamento di confini comporta un accertamento globale sulla esatta collocazione della linea divisoria tra i fondi, sicché la Corte territoriale era comunque investita del thema decidendum relativo alla determinazione del confine, anche in assenza di appello incidentale. Non vi è stata dunque ultrapetizione, perché il giudice di merito ha deciso entro i limiti del devolutum e in coerenza con la concorde istanza delle parti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice di appello decide su questioni comunque comprese nel thema decidendum devoluto con l'impugnazione, specie in una controversia di regolamento di confini che implica l'accertamento globale della linea divisoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, a norma del comma 1-bis, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini l'oggetto della domanda è l'accertamento complessivo e definitivo della linea di confine tra i fondi, sicché il giudice può adottare le conseguenti statuizioni accessorie necessarie a rendere effettivo tale accertamento.
- Non ricorre violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la decisione di appello si mantenga entro il devolutum ed elimini o corregga solo la parte dell'opera materiale incompatibile con il confine accertato, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
- La deduzione di ultrapetizione è infondata se la statuizione impugnata, letta nel suo contenuto effettivo, riguarda soltanto la parte dell'opera difforme dal confine e non l'integrale demolizione del manufatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ove dovuto, l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge
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