Cassazione Penale, Sentenza n. 4984/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione mirava contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21.6.2022 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal PM avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto, per carenza di gravi indizi, la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (per un valore complessivo indicato di circa Euro 227.965,58) e la richiesta di misure personali. Il PM aveva limitato l'impugnazione al profilo della misura reale (capo o) della imputazione provvisoria), deducendo: errata applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali; vizio di motivazione. In particolare il PM sostenne che il Tribunale aveva erroneamente qualificato l'appello come meramente riproduttivo e generico non avendo considerato motivi specifici (in particolare il sesto e l'ottavo motivo) che prospettavano il contributo diretto di Salvatore Scordamaglia alla realizzazione del reato e che dimostravano il fumus commissi delicti; inoltre il PM denunciava la confusione del Tribunale fra esigenze cautelari delle misure personali e quelle delle misure reali (sequestro) nonché la mancata valutazione del periculum in mora in relazione al sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. La Corte ha statuito che il Tribunale aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello per genericità poiché l'atto di gravame del PM conteneva motivi specifici (fra cui il sesto e l'ottavo) che censuravano direttamente la valutazione del GIP circa l'estraneità di Scordamaglia e che prospettavano elementi idonei a sostenere il fumus commissi delicti. La Corte ha inoltre chiarito che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non è necessario dimostrare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con la stessa intensità richiesta per misure personali: è sufficiente il fumus commissi delicti; resta comunque da valutare il profilo del periculum in mora, che il Tribunale dovrà esaminare nel riesame. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la controversia rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente per distinguere le esigenze cautelari proprie delle misure personali dalle esigenze attinenti al sequestro preventivo; la Corte sottolinea che sono categorie distinte e richiedono valutazioni diverse.
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda che per questa misura è necessario valutare il fumus e il periculum e che il fumus è un requisito meno stringente rispetto ai gravi indizi richiesti per le misure personali.
Reato connesso agli illeciti contestati e indicato nel capo di imputazione collegato alla richiesta di sequestro; la richiesta di misura reale era finalizzata alla confisca per profitti e vantaggi derivanti da tale condotta.
Norma richiamata nella rubrica provvisoria dei capi di imputazione; contestata la condotta di frode nell'ottenimento di carburante agevolato.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati dal Tribunale come fondamento formale per i limiti di specificità richiesti nell'atto di impugnazione; la Cassazione ha però censurato un'applicazione rigida e non attenta alla reale presenza di censure specifiche nell'appello del PM.
Richiamata proceduralmente: il procedimento era stato fissato secondo l'art. 611 invece che l'art. 127, motivo per cui fu disposto un differimento per perfezionare gli avvisi.
Norma richiamata a confronto con l'art. 611 per la forma di trattazione del procedimento; la Corte ha disposto adeguamenti procedurali ove necessario.
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale e alle modalità procedurali di conclusione; menzionato nel corso del procedimento.
art. 324 comma 5 cod. proc. pen.
Norma di rinvio: la Cassazione ha disposto l'annullamento e il rinvio al Tribunale di merito per nuovo esame conformemente ai principi espressi.
Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 (Zagarrio)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sufficiente il fumus commissi delicti; la Cassazione conferma questo orientamento.
Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 (Armeli)
Ulteriore precedente che delimita la valutazione del fumus e l'onere motivazionale del giudice di merito; richiamato per precisare i confini e l'intensità dell'onere motivazionale anche quando l'appello del PM verta solo sul profilo del fumus.
Massime di principio
- In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il requisito richiesto è il fumus commissi delicti: non è necessario il medesimo livello di gradi indiziari richiesto per l'applicazione di misure personali.
- La valutazione di ammissibilità di un appello deve essere attenta al contenuto reale dei motivi: non è sufficiente una formula automatica di inammissibilità se l'atto di gravame contiene censure specifiche e riconoscibili (il giudice di merito deve motivare concretamente l'inammissibilità).
- Occorre distinguere chiaramente le esigenze cautelari delle misure personali (art. 274 c.p.p.) da quelle delle misure reali (art. 321 c.p.p.); la loro funzione e i relativi oneri probatori sono diversi.
- Un appello del PM che contenga riferimenti specifici a prove o ad elementi concreti (anche se limitato al profilo del fumus) può non essere generico e deve essere esaminato nel merito almeno quanto alla sussistenza del fumus; il periculum in mora va comunque valutato separatamente.
- Se il giudice di merito omette o travisa le reali censure dell'appello, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame, richiedendo che il tribunale di rinvio esamini sia il fumus sia il periculum con motivazione adeguata.
- Nelle impugnazioni è necessario indicare specificamente le parti del gravame che contengono critiche analitiche alla decisione impugnata; tuttavia la verifica di tale specificità deve essere sostanziale e non meramente formale.
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