Cassazione Penale, Sentenza n. 3744/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita di euro 2.456,27 sostenendo: (1) assenza dell'elemento psicologico dell'appropriazione in quanto la somma era trattenuta in attesa della definizione dei rapporti di agenzia e senza volontà di impossessarsene; (2) estinzione del reato per prescrizione, avendo il fatto al più avuto luogo il 28/12/2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la Corte d'appello ha correttamente valorizzato la testimonianza e l'esplicito rifiuto del ricorrente di restituire le somme, da cui emergeva la volontà di appropriazione. Ha invece accolto il secondo motivo: il reato era contestato come commesso "in data successiva al 6 dicembre 2010"; in mancanza di data più precisa la prescrizione è stata fatta decorrere dal 6/12/2010 e, computati gli effetti dell'interruzione ex art.161 c.p., è maturata il 6/6/2018, anteriore alla sentenza impugnata. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato; restano ferme le statuizioni civili pronunciate in primo grado.
Norme richiamate
periodo di interruzione ex art. 161 cod.pen.
la norma sull'interruzione della prescrizione è stata applicata nel computo del termine estintivo; la Corte ha tenuto conto del periodo di interruzione nel calcolo della prescrizione fino al 06/06/2018
Codice di procedura penale, art. 578
ex art. 578 cod. proc. pen.
la norma è stata richiamata per affermare che, pur annullandosi la sentenza penale per estinzione del reato, le statuizioni civili pronunciate in primo grado restano ferme
Massime di principio
- Se l'atto di accusa indica il fatto come commesso "in data successiva a" una data precisa, in mancanza di altra indicazione la prescrizione può essere computata a partire da quella data: è essenziale che l'imputazione contenga una datazione chiara per evitare il rischio di prescrizione.
- Se la prescrizione matura dopo la sentenza di primo grado ma prima della decisione di merito successiva, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato; tuttavia le pronunce civili di primo grado possono restare efficaci ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- Le valutazioni di fatto e di credibilità compiute dai giudici di merito (es. testimonianze che comprovano il rifiuto di restituire denaro) sono difficilmente sindacabili dalla Cassazione se motivate logicamente; la mancanza di volontà di restituzione può integrare l'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita.
- Per difendersi da un'accusa di appropriazione indebita è utile documentare la volontà e la concretezza della restituzione o la sussistenza di un titolo giustificativo (es. legittima compensazione), perché il semplice trattenimento a fini di chiarimento contabile può non essere sufficiente.
- Chi impugna per prescrizione deve calcolare e provare con precisione termini e possibili interruzioni/sospensioni (art.161 c.p. e altre norme rilevanti), poiché questi computi determinano se il reato è estinto al momento della decisione.
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