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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21978/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'interpretazione di accordi collettivi aziendali e del CCNL di settore in tema di indennità di mensa e sua sostituzione con ticket restaurant. I lavoratori, dipendenti con mansioni diverse da quelle degli esattori dei pedaggi, avevano ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento del diritto ai ticket restaurant anche per giornate non di lavoro effettivo ma equiparate a servizio effettivo dall'art. 43 del CCNL, come ferie, festività godute, infortuni e ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione dell'accordo aziendale del 21 luglio 2015: secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe letto in modo parziale e atomistico il testo dell'accordo, senza coordinarlo con l'accordo del 18 settembre 2007, con la comunicazione interna del 29 settembre 2015 e con l'accordo del 19 luglio 2018, tutti elementi che, a suo dire, confermavano che i ticket restaurant spettavano solo per le giornate di effettiva prestazione pari o superiore a quattro ore, senza applicazione delle equiparazioni previste dal CCNL. La società ha inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere nei confronti di una lavoratrice per intervenuta conciliazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'interpretazione di un accordo collettivo aziendale è censurabile in cassazione per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nell'arrestarsi al solo dato letterale, senza applicare correttamente i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c., né valorizzare in modo coerente la progressione negoziale e il comportamento successivo delle parti. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Dal testo emerge inoltre che, nei confronti della lavoratrice con cui era stata raggiunta una conciliazione, è stata chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma il dispositivo finale non è riportato nel brano fornito.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Costituiscono i criteri legali di interpretazione del contratto collettivo aziendale; il giudice deve ricostruire la comune intenzione delle parti non arrestando l'esame al solo dato letterale, ma coordinando testo, sistema contrattuale e comportamento successivo delle parti.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale è il punto di avvio dell'interpretazione, ma è decisivo solo quando il testo sia chiaro e univoco; altrimenti occorre valorizzare anche gli altri elementi interpretativi e la volontà comune delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate complessivamente e coordinate tra loro, evitando letture atomistiche o frammentate del testo negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere coerente con la buona fede e con lo scopo pratico perseguito dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale può essere dedotta come vizio di violazione di legge in cassazione quando sia specificamente indicata la deviazione del giudice di merito dai canoni interpretativi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei limiti del testo novellato; non consente una nuova interpretazione del contratto, ma soltanto il controllo sui vizi di motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 43, p.to g), CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 2005

    Disciplina l'indennità di mensa e prevede la corresponsione per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche alcune ipotesi equiparate; tale disciplina costituisce il quadro di riferimento cui rinvia l'accordo aziendale del 21 luglio 2015.

  • art. 2077 c.c.

    È richiamato per affermare che la contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare alla disciplina nazionale, anche in peius, salvo i diritti già definitivamente acquisiti.

  • art. 1322 c.c.

    Fondamento dell'autonomia negoziale delle parti sociali, rilevante per la validità e l'efficacia delle deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva di prossimità.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione degli accordi collettivi aziendali il giudice deve coordinare il dato letterale con il sistema complessivo della contrattazione e con il comportamento successivo delle parti, evitando letture atomistiche delle singole clausole.
  • Il criterio letterale ex art. 1362 c.c. è solo il punto di partenza: diventa decisivo soltanto se il testo esprime con evidenza e univocità la comune intenzione delle parti; altrimenti occorre ricorrere agli ulteriori canoni ermeneutici.
  • La violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale è censurabile in cassazione come error in iudicando quando il ricorrente indichi concretamente il canone violato e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato.
  • La contrattazione collettiva aziendale o territoriale, quale fonte negoziale prossima agli interessi regolati, va interpretata secondo l'effettiva volontà delle parti sociali, senza applicare meccanicamente i principi di gerarchia e specialità propri delle fonti legislative.
  • Quando un accordo aziendale sostituisce un trattamento economico previsto dal CCNL, il rinvio alla disciplina collettiva richiamata deve essere letto in modo coerente con la sua intera struttura e con la progressione negoziale, non limitandosi a singole espressioni isolate.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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