Cassazione Civile, Ordinanza n. 17610/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i quattro motivi, ritenendo assorbente la carenza di legittimazione processuale della parte ricorrente. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di 103 cartelle di pagamento da parte di una società poi estinta per cancellazione dal Registro delle imprese. In primo grado erano state rilevate, per alcune cartelle, il difetto di giurisdizione, per altre l’incompetenza territoriale e, per le restanti, l’inammissibilità del ricorso avverso il ruolo perché le cartelle risultavano già notificate. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della società. In cassazione la società ricorrente proponeva quattro motivi, ma la Corte non esaminava il merito delle censure perché rilevava d’ufficio un vizio pregiudiziale di rito: il ricorso era stato proposto dalla società ormai estinta e poi fallita, in persona di ex liquidatori e soci che non avevano più la legittimazione a rappresentarla. La Corte affermava che, in presenza di estinzione in pendenza del giudizio, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta dai soci in proprio quali successori della società estinta, con previa allegazione dell’inerzia della curatela fallimentare.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato
Cass., Sez. U., n. 6070 del 2013
richiamata come precedente delle sentenze gemelle sulla legittimazione all’impugnazione della società estinta
Cass., Sez. U., n. 6071 del 2013
richiamata come precedente delle sentenze gemelle sulla legittimazione all’impugnazione della società estinta
Cass., Sez. U., n. 3625 del 12 febbraio 2025
richiamata come affinamento dei principi delle sentenze gemelle del 2013
Cass., Sez. V, n. 5605 del 2 febbraio 2021
richiamata a sostegno del principio secondo cui il ricorso deve essere proposto dai soci in proprio con allegazione dell’inerzia della curatela fallimentare
Massime di principio
- Se una società di capitali si è estinta per cancellazione dal Registro delle imprese e, in seguito, è stata dichiarata fallita, l’impugnazione non può essere proposta in suo nome da ex liquidatori o soci, che hanno perso la legittimazione rappresentativa.
- Quando l’evento estintivo della società si verifica in pendenza del giudizio, l’impugnazione deve essere proposta dai soci in proprio quali successori della società estinta, e occorre allegare l’inerzia della curatela fallimentare.
- La carenza di legittimazione processuale della parte che propone il ricorso integra una ragione pregiudiziale di rito rilevabile d’ufficio e comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
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