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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17610/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i quattro motivi, ritenendo assorbente la carenza di legittimazione processuale della parte ricorrente. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di 103 cartelle di pagamento da parte di una società poi estinta per cancellazione dal Registro delle imprese. In primo grado erano state rilevate, per alcune cartelle, il difetto di giurisdizione, per altre l’incompetenza territoriale e, per le restanti, l’inammissibilità del ricorso avverso il ruolo perché le cartelle risultavano già notificate. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della società. In cassazione la società ricorrente proponeva quattro motivi, ma la Corte non esaminava il merito delle censure perché rilevava d’ufficio un vizio pregiudiziale di rito: il ricorso era stato proposto dalla società ormai estinta e poi fallita, in persona di ex liquidatori e soci che non avevano più la legittimazione a rappresentarla. La Corte affermava che, in presenza di estinzione in pendenza del giudizio, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta dai soci in proprio quali successori della società estinta, con previa allegazione dell’inerzia della curatela fallimentare.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato

  • Cass., Sez. U., n. 6070 del 2013

    richiamata come precedente delle sentenze gemelle sulla legittimazione all’impugnazione della società estinta

  • Cass., Sez. U., n. 6071 del 2013

    richiamata come precedente delle sentenze gemelle sulla legittimazione all’impugnazione della società estinta

  • Cass., Sez. U., n. 3625 del 12 febbraio 2025

    richiamata come affinamento dei principi delle sentenze gemelle del 2013

  • Cass., Sez. V, n. 5605 del 2 febbraio 2021

    richiamata a sostegno del principio secondo cui il ricorso deve essere proposto dai soci in proprio con allegazione dell’inerzia della curatela fallimentare

Massime di principio

  • Se una società di capitali si è estinta per cancellazione dal Registro delle imprese e, in seguito, è stata dichiarata fallita, l’impugnazione non può essere proposta in suo nome da ex liquidatori o soci, che hanno perso la legittimazione rappresentativa.
  • Quando l’evento estintivo della società si verifica in pendenza del giudizio, l’impugnazione deve essere proposta dai soci in proprio quali successori della società estinta, e occorre allegare l’inerzia della curatela fallimentare.
  • La carenza di legittimazione processuale della parte che propone il ricorso integra una ragione pregiudiziale di rito rilevabile d’ufficio e comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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