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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato l'appello, ex art. 680, comma 1, c.p.p., contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva applicato all'interessato la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni. La difesa deduceva, da un lato, illogicità e contraddittorietà della valutazione di pericolosità sociale, sostenendo che essa fosse stata desunta in modo non corretto; dall'altro, lamentava la mancanza di motivazione sul mancato accoglimento della richiesta subordinata di prescrizioni tali da rendere compatibile la libertà vigilata con lo svolgimento dell'attività lavorativa, attività che il ricorrente svolgeva sul territorio nazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza fosse ragionevole e non manifestamente illogica. Quanto alla pericolosità sociale, ha valorizzato la pendenza per rapina aggravata e ricettazione, in relazione alle quali risultava una condanna provvisoria a undici anni di reclusione, richiamando l'art. 203, comma 2, c.p. e l'art. 133 c.p. Quanto alla richiesta di prescrizioni compatibili con il lavoro, ha osservato che l'attività lavorativa del ricorrente si svolgeva in tutta Italia e che prescrizioni autorizzative così ampie avrebbero reso incompatibile il controllo della condotta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 680, comma 1, c.p.p.

    norma processuale richiamata per l'appello avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza

  • art. 203, comma 2, c.p.

    la pericolosità sociale si desume dalle circostanze indicate dall'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    le circostanze ivi previste, comprese quelle relative ai precedenti e alla capacità a delinquere, rilevano ai fini della valutazione della pericolosità sociale

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di libertà vigilata, la pericolosità sociale può essere motivatamente desunta anche da precedenti penali e da pendenze per reati gravi, purché la valutazione sia ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. richiamati dall'art. 203 c.p.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Nella disciplina della libertà vigilata, le prescrizioni devono essere concretamente compatibili con la funzione di controllo dell'autorità di pubblica sicurezza e idonee a limitare il rischio di commissione di nuovi reati; prescrizioni eccessivamente ampie, come una generale mobilità su tutto il territorio nazionale, possono risultare incompatibili con tale funzione.
  • La deduzione di una incompatibilità tra misura di sicurezza e attività lavorativa non impone l'accoglimento della richiesta se le modalità concrete del lavoro rendono impossibile un controllo efficace degli obblighi imposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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