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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14662/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell'udienza, regolarmente comunicata e accettata dalle parti costituite. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Non è stata resa decisione nel merito sulle questioni sollevate, inclusa quella relativa all'assegnabilità del credito postergato ex art. 2467 c.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione agli atti esecutivi proposta contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nell'ambito di un'espropriazione mobiliare presso terzi. Il ricorso era articolato in sei motivi, ma dal testo non emergono il contenuto specifico delle censure. La causa era stata ritenuta di interesse nomofilattico per la questione dell'assegnabilità di un credito da finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c. Prima della discussione, la ricorrente ha però depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti anche quanto alla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, depositata prima dell'udienza e accettata dalle parti costituite, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 2467 c.c.

    La norma è richiamata solo come profilo di rilevanza nomofilattica della controversia, in relazione all'assegnabilità del credito da finanziamento soci postergato; non vi è però una decisione nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta prima della decisione e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle questioni di merito o di diritto poste dal ricorso.
  • L'accettazione della rinuncia può accompagnarsi alla regolazione consensuale delle spese, consentendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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