Cassazione Penale, Sentenza n. 39561/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione promossa dal Procuratore generale per violazione di legge a fronte dell'omessa irrogazione, da parte del Tribunale di Lecce, della pena pecuniaria obbligatoria in aggiunta alla pena detentiva; la sentenza di merito aveva dichiarato Pellegrino responsabile di truffa e lo aveva condannato a quattro mesi di reclusione applicando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa all'omessa applicazione della pena pecuniaria. Utilizzando i criteri già adottati dal giudice di merito per la determinazione della pena detentiva (limiti edittali minimi e riduzione massima di un terzo per l'attenuante), la Corte ha proceduto alla quantificazione della pena pecuniaria nella misura minima di euro 34,00 di multa e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiama la possibilità di trattazione orale o modalità alternative; qui è rilevato che non è stata richiesta la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
Consente la requisitoria scritta e modalità speciali di trattazione nel periodo emergenziale; il sostituto procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta ai sensi di questa norma
La circostanza attenuante richiamata dal giudice di merito e ritenuta prevalente sulla recidiva, che ha determinato la riduzione della pena detentiva
Massime di principio
- L'omessa applicazione di una pena pecuniaria obbligatoria può costituire motivo di ricorso in cassazione per vizio di legge.
- Quando l'omissione riguarda una pena accessoria o pecuniaria di entità determinabile sulla base dei criteri già adottati dal giudice di merito, la Corte di cassazione può quantificare direttamente la pena e annullare senza rinvio la sentenza limitatamente all'omissione.
- Se la quantificazione richiede accertamenti di fatto o ulteriori valutazioni non compiute dal giudice di merito, la Corte dovrà annullare con rinvio per consentire la rideterminazione della pena.
- L'applicazione di circostanze attenuanti che incidono sulla pena detentiva deve essere coerentemente trasferita nel calcolo delle eventuali sanzioni pecuniarie quando la legge prevede la loro concomitanza.
- Il Procuratore generale può chiedere rimedio alla violazione di legge anche mediante requisitoria scritta nei casi previsti dalla normativa emergenziale e dalle disposizioni processuali citate.
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