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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 6751 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con recupero di IRES, IRAP e IVA mediante studi di settore. La Commissione tributaria provinciale di Livorno aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'accertamento si fondasse anche su ulteriori elementi indiziari, discussi nel contraddittorio preventivo. In cassazione, L. s.r.l. ha dedotto, con due motivi, la violazione del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, e del D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, nonché un vizio di motivazione: secondo la società, l'ufficio avrebbe solo formalmente considerato le giustificazioni presentate nel contraddittorio, respingendole con argomenti circolari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha rilevato che la società non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificarne la motivazione e violando così il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che gli argomenti riferiti dalla CTR non dimostravano la denunciata circolarità: l'aumento dei costi delle materie prime era stato ritenuto di per sé irrilevante, anche in ragione della possibile traslazione sui prezzi, mentre il cluster indicato era stato interpretato come comprensivo della produzione di semilavorati metallici, non solo di prodotti finiti. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR favorevole all'Agenzia. L. s.r.l. è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla legittimità dell'accertamento, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito la violazione, dichiarando inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.

  • D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente contro l'accertamento fondato sugli studi di settore; la Corte non ha deciso nel merito la censura, perché il ricorso non riportava l'avviso necessario a verificarne la motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    L. s.r.l. rimprovera al giudice d'appello di non aver censurato l'avviso di accertamento pur mancante di un'effettiva motivazione sui rilievi esposti nel contraddittorio precontenzioso; tuttavia, la società non riproduce in ricorso l'avviso, e così impedisce alla Corte di verificarne la motivazione, ciò che integra violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve riportare gli elementi dell'atto su cui si fonda la censura, quando ciò è necessario per consentire alla Corte di verificarla. La mancata riproduzione dell'avviso ha reso inammissibile la contestazione sulla sua motivazione.

Massime di principio

  • Negli accertamenti standardizzati basati sugli studi di settore, lo scostamento non costituisce da solo una presunzione legale automaticamente sufficiente: la rilevanza presuntiva si consolida attraverso il contraddittorio con il contribuente.
  • Quando il contribuente presenta giustificazioni nel contraddittorio, l'ufficio deve spiegare nell'atto impositivo perché le ritiene non persuasive; tuttavia, chi contesta in giudizio tale motivazione deve fornire al giudice gli elementi dell'atto necessari a verificarla.
  • Nel ricorso per cassazione, la mancata riproduzione dell'atto impugnato può comportare l'inammissibilità della censura quando impedisce alla Corte di controllare direttamente il vizio denunciato.
  • La valutazione dell'appartenenza a un cluster può comprendere semilavorati e fasi produttive intermedie se la descrizione del cluster, secondo l'interpretazione accolta dal giudice, non è limitata ai prodotti finiti.

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