Cassazione Civile, Ordinanza n. 13768/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficaci, nei confronti della massa, alcune rimesse bancarie e altre operazioni compiute sul conto corrente intrattenuto dalla società poi fallita con la banca originaria, poi incorporata nell'odierna ricorrente. Il Tribunale aveva ritenuto inefficaci rimesse solutorie, pagamenti e cessioni di credito, condannando la banca alla restituzione di quanto incassato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando indici presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza e ritenendo revocabili anche gli accrediti provenienti da anticipi su effetti e cessioni di crediti, oltre a escludere che il cosiddetto castelletto di sconto integrasse un'apertura di credito. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67 l.fall. (vecchio testo), sostenendo che le operazioni contestate erano state in realtà qualificate come pagamenti anomali/mezzi normali di pagamento e che, comunque, i pagamenti effettuati mediante utilizzo del netto ricavo dello sconto riguardavano il secondo anno anteriore al fallimento, con conseguente non revocabilità secondo la disciplina invocata; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la Corte d'appello non avesse affrontato la questione centrale della qualificazione giuridica delle operazioni come anticipazioni contro cessione di crediti ovvero come contratti di sconto, tema decisivo per stabilire il corretto regime di revocabilità; 3) ulteriore nullità per omessa risposta sulla prova di tre operazioni bilanciate. La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, rilevando un deficit motivazionale sul punto decisivo della natura anomala o meno delle pattuizioni e del conseguente regime revocatorio, ha assorbito il primo motivo e ha rigettato il terzo, ritenendo invece sufficiente la motivazione resa sul mancato assolvimento dell'onere probatorio sulle operazioni bilanciate.
La decisione
La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione decisiva della qualificazione giuridica delle operazioni bancarie e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo e rigettato il terzo, in quanto la sentenza impugnata non aveva preso posizione sul punto centrale e dirimente della controversia, rendendo la motivazione affetta da vizio rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dei principi sul "minimo costituzionale" della motivazione.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, R.D. 267/1942
richiamato dalla ricorrente come parametro della revocatoria fallimentare; la Corte osserva che la questione decisiva non era la mera astratta revocabilità, ma la qualificazione concreta delle operazioni e la loro eventuale anomalia
art. 67, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942
richiamato per la revocabilità dei pagamenti anomali; la Corte ribadisce che, in un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il mancato riaccredito alla cliente e l'utilizzo delle somme per estinguere passività pregresse integra modalità anomala di estinzione dell'obbligazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale; è denunciabile solo la motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile
art. 160, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per carenza motivazionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione di legge in tema di revocatoria fallimentare
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità dopo la riforma del 2012, limitato al minimo costituzionale della motivazione
richiamato dalla banca per sostenere la riconducibilità delle operazioni al contratto di sconto
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria fallimentare, quando la contestazione investe operazioni bancarie complesse, il giudice deve qualificare in modo espresso la concreta struttura negoziale dell'operazione, perché da tale qualificazione dipende il corretto regime di revocabilità.
- La motivazione della sentenza è solo costituzionalmente sufficiente se affronta il punto decisivo devoluto dalle parti; non basta affermare in astratto la revocabilità di una certa categoria di accrediti se resta inevasa la questione della loro effettiva natura giuridica nel caso concreto.
- In sede di legittimità il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di anomalia grave, come motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio sul merito delle prove.
- Nell'operazione di anticipo su fatture o su effetti, il mancato riaccredito al cliente delle somme incassate dal terzo e il loro impiego per ridurre pregresse passività del conto possono integrare una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, suscettibile di revocatoria ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti.
- Chi deduce l'esistenza di operazioni 'bilanciate' o di una destinazione delle rimesse a specifiche operazioni speculative su debito deve fornire prova della relativa pattuizione o del relativo accordo, anche per facta concludentia, ma il giudice deve comunque spiegare le ragioni del proprio convincimento in modo intelligibile.
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