Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33858/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di estradizione: 1) contestazione della legittimità della consegna nonostante l'autorità moldava avesse riconosciuto a Cotos un risarcimento per pregressa detenzione in condizioni disumane e la sussistenza di relazioni preoccupanti sulle carceri moldave; dedotta violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen. per rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti; 2) dedotta violazione di garanzie convenzionali e costituzionali (artt. 2, 3, 6 CEDU; art. 33 Convenzione di Ginevra; artt. della Carta di Nizza e della Costituzione) perché il ricorrente aveva ottenuto o richiesto protezione internazionale (provvedimento della Commissione territoriale di Verona del 29/4/2025) e quindi il procedimento di estradizione non avrebbe dovuto proseguire.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto una valutazione adeguata e motivata del rischio di trattamenti inumani/degradanti, sulla base di informazioni ufficiali richieste e fornite dall'autorità giudiziaria moldava relative agli specifici istituti in cui sarebbe stato detenuto il Cotos. È stata esclusa la sussistenza dell'ipotesi ostativa di cui all'art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Inoltre la Commissione territoriale aveva respinto la domanda di protezione internazionale del ricorrente (provv. 29/04/2025), per cui la doglianza è infondata anche sotto questo profilo. In ogni caso la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la pendenza di una richiesta di protezione internazionale non sospende automaticamente il procedimento di estradizione: la fase giurisdizionale verifica il rischio di violazione dei diritti umani, mentre la valutazione amministrativa sull'esecuzione/ritenzione dell'estradizione e sul non-refoulement resta di competenza del Ministro (art. 708 e 697 cod. proc. pen., conforme a D.Lgs. n.25/2008 e Direttiva 2013/32/UE). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.) e invio degli adempimenti alla cancelleria per l'art. 203 disp. att.

Norme richiamate

  • art. 698 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di garanzie a tutela dell'estradando; utilizzata per valutare se l'estradizione comporti violazione di diritti fondamentali (fase giurisdizionale di scrutiny).

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Prevede cause ostative all'estradizione (tra cui il rischio di trattamenti inumani/degradanti); la Corte ha ritenuto non sussistente, dopo acquisizione di informazioni ufficiali dalla Moldavia.

  • art. 706 cod. proc. pen.

    Regime di impugnazione e competenza della Cassazione anche per motivi di merito in materia di estradizione; richiamato nell'ambito del controllo giurisdizionale.

  • art. 708 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini e la fase esecutiva dell'estradizione; la sentenza sottolinea che l'Amministrazione valuta l'esecuzione e che il termine per la decisione amministrativa è perentorio.

  • art. 697 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Ministro della Giustizia il potere discrezionale di rifiuto dell'estradizione per motivi di interesse essenziale dello Stato; distinto dalla verifica giurisdizionale sui diritti dell'estradando.

  • D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, art. 7

    Prevede che il richiedente asilo sia autorizzato a rimanere nel territorio fino alla decisione; la Corte chiarisce che si tratta di una tutela 'ai fini della procedura' e non sospende ipso facto il procedimento di estradizione.

  • Direttiva 2013/32/UE, art. 9

    Richiamata per spiegare che l'autorizzazione a rimanere per la procedura di asilo non impedisce deroghe per estradizione e che l'estradizione è ammessa solo se non comporta refoulement; conferma la distinzione tra procedure.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 2 e 3)

    Diritti invocati dal ricorrente per contestare l'estradizione; la Corte ha ritenuto che non emergano condizioni concrete che integrino il divieto di refoulement o il rischio di trattamenti vietati.

  • Convenzione di Ginevra (art. 33)

    Richiamata nella doglianza sul divieto di respingimento ('non-refoulement'); la Corte ha ricordato che la protezione riconosciuta solo se definitivamente accertata può incidere nella fase amministrativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Indicazione degli adempimenti a carico della cancelleria dopo la decisione; menzionata nella parte dispositiva.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27)

    Richiami costituzionali nelle doglianze del ricorrente relativi a tutela dei diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni costituzionali idonee a prevenire l'estradizione.

  • Carta di Nizza (artt. 4, 9, 51, 52)

    Norme europee richiamate dal ricorrente per sostenere la violazione di diritti; la Corte ha valutato che non vi fosse un concreto rischio incompatibile con gli obblighi europei.

Massime di principio

  • La pendenza di una domanda di protezione internazionale non sospende automaticamente il procedimento di estradizione: la verifica del rischio di violazione dei diritti umani compete alla fase giurisdizionale dell'estradizione, mentre la valutazione sull'esecuzione effettiva è rimessa alla fase amministrativa (Ministero).
  • Per impedire l'estradizione per rischio di trattamenti inumani/degradanti è necessario fornire elementi concreti, aggiornati e specifici che contrastino le informazioni ufficiali raccolte dall'autorità richiedente; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La Corte può legittimamente acquisire informazioni complementari dall'autorità richiedente e basarsi su tali informazioni ufficiali per escludere il rischio di violazioni dei diritti fondamentali.
  • L'autorità giudiziaria nazionale deve valutare caso per caso il rischio di violazione dei diritti umani; la presenza di precedenti trattamenti disumani in astratto non impedisce l'estradizione se la documentazione corrente e specifica esclude un rischio concreto e attuale.
  • Se la protezione internazionale viene riconosciuta dopo la pronuncia giudiziale favorevole all'estradizione, l'organo amministrativo che esegue l'estradizione (Ministro) ha poteri discrezionali per valutare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione in ragione del non-refoulement; tale decisione amministrativa è sindacabile in giudizio solo per macroscopica illogicità o palese travisamento dei fatti.
  • In casi simili è opportuno ottenere e documentare prove indipendenti e aggiornate (rapporti di organismi internazionali, referti medici, testimonianze) per dimostrare il rischio concreto di trattamenti inumani/degradanti e superare le informazioni fornite dallo Stato richiedente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.