Cassazione Civile, Ordinanza n. 28956/2025 del 02/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di conciliazione e arbitrato prevista dal contratto collettivo quadro per il lavoro pubblico. Un lavoratore aveva ottenuto un lodo a sé favorevole, poi annullato dal Tribunale di Palermo in sede rescindente. Successivamente il lavoratore aveva riproposto la domanda davanti al Tribunale di Catania per ottenere una pronuncia di merito sull’illegittimità di sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro. Il Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso, ritenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento del lodo precludesse ogni ulteriore azione; la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava nove motivi: denunciava, tra l’altro, che l’eccezione di improcedibilità non fosse stata ritualmente proposta, che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciare sulla nullità della sentenza e sulla persistenza o meno dell’accordo arbitrale, che il giudice avesse male interpretato la necessità o meno di un ricorso per cassazione contro la sentenza di annullamento del lodo, che la disciplina dell’arbitrato irrituale e dell’art. 830 c.p.c. consentisse o imponesse una decisione nel merito, e che fosse stata omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità delle sanzioni disciplinari. La Corte di cassazione ha ritenuto molte censure inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, nonché per inconferenza rispetto alla ratio decidendi; ha ribadito che il giudice può rilevare d’ufficio l’improcedibilità/inammissibilità e che le doglianze contro la sentenza resa nel giudizio di annullamento del lodo non possono essere riproposte in un autonomo giudizio. Ha inoltre valorizzato il fatto che la Corte territoriale aveva fondato la decisione anche sulla volontà del lavoratore, espressa nella fase rescindente, di non ottenere una decisione nel merito. Poiché la domanda iniziale restava improcedibile, era precluso l’esame della fondatezza delle censure sulle sanzioni disciplinari. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i motivi per carenza di specificità, mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e impropria riproposizione di questioni riferite al precedente giudizio di annullamento del lodo irrituale. Ha inoltre confermato che la declaratoria di improcedibilità della domanda impediva ogni esame di merito sulle sanzioni disciplinari contestate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto le censure non autosufficienti o inconferenti rispetto alla ratio decidendi.
richiamato in relazione al principio della domanda; la Corte ha rilevato che la doglianza non si confrontava con la decisione impugnata e con i limiti del giudizio.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per sostenere il vizio di motivazione; la Corte ha escluso il vizio rilevando l’inammissibilità dei motivi e la sufficienza del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e errori processuali; la Corte ha ritenuto le censure in gran parte inammissibili.
richiamato per il principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, ritenuto non rispettato nel caso concreto.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in tema di deposito e identificazione degli atti richiamati nel ricorso.
menzionato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa ripartizione dell’onere della prova sulla vigenza dell’accordo arbitrale; la Corte non ha accolto la censura.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.
richiamato per sostenere i limiti del giudizio di annullamento del lodo e l’asserita preclusione alla decisione nel merito.
art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione ai motivi di impugnazione del lodo e agli effetti sull’ampiezza del potere decisorio del giudice dell’impugnazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere la cessazione della convenzione arbitrale e della rinuncia alla giurisdizione.
richiamato in relazione al contenuto del ricorso introduttivo nel rito del lavoro.
richiamato dalla Corte per affermare che, nell’arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo è impugnabile con unico grado davanti al tribunale e la sentenza è ricorribile per cassazione; le critiche alla sentenza resa ex art. 412-quater non possono essere fatte valere in un autonomo giudizio.
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha reputato il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato nel dispositivo in relazione agli oneri conseguenti al rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: chi denuncia omessa pronuncia, nullità o violazione di legge deve riportare o riassumere i contenuti essenziali degli atti e delle difese rilevanti, indicando in modo preciso dove siano stati prodotti o formati; il mero rinvio ad allegati o pagine non basta.
- Il giudice può rilevare d’ufficio l’inammissibilità o improcedibilità della domanda o del ricorso, sicché la doglianza che contesti solo l’assenza di una eccezione di parte è inconferente se la decisione si fonda anche su un rilievo officioso.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che attaccano argomentazioni non decisive o che ripropongono questioni non poste a fondamento della decisione.
- Le questioni relative alla validità o all’annullamento del lodo arbitrale devono essere fatte valere nel rimedio previsto contro la sentenza resa nel relativo giudizio rescindente; non possono essere trasferite in un autonomo giudizio di merito, quando la precedente decisione abbia già definito il perimetro dell’impugnazione.
- Se la domanda è dichiarata improcedibile, il giudice non è tenuto a esaminare il merito delle ulteriori domande o censure che presuppongono l’ammissibilità della pretesa principale.
- In materia di arbitrato irrituale nel lavoro, il lodo è impugnabile con il rimedio previsto dalla disciplina speciale davanti al tribunale, e la successiva sentenza è poi ricorribile per cassazione; la sede rescindente non può essere surrettiziamente riaperta con un nuovo giudizio ordinario.
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