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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47119/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il delitto di omicidio (qualificato da premeditazione e metodo mafioso) in qualità di mandante/istigatore. Il ricorrente deduceva omessa o insufficiente motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, contestava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare discrasie tra le versioni di Aniello Nasto, Vincenzo Saurro e Michele Palumbo), denunciava l'uso di dichiarazioni tardive e circolari, la mancanza di riscontri esterni e l'assenza di un apporto causale efficiente attribuibile al Casillo. Inoltre impugnava il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza di riesame per carenza di specifici giustificati motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, spiegando ragionevolmente la tardiva emersione di frammenti essenziali del racconto (timore di ritorsioni e successivo ravvedimento dei collaboratori), ha valutato la convergenza sostanziale dei racconti sui punti nodali (esistenza di un progetto del clan e coinvolgimento del Casillo) e ha ritenuto legittimo l'uso di sentenze irrevocabili e di dichiarazioni tardive purché accompagnate da motivazione rafforzata e riscontri. Quanto all'istanza di rinvio, la Cassazione ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale del riesame: la richiesta era generica e priva di indicazioni contenutistiche idonee a comprovare giustificati motivi di rinvio ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. Pertanto la misura cautelare è stata confermata e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il criterio dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che in sede di legittimità il controllo è limitato a violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione e non a una riconsiderazione dei fatti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Attiene alle esigenze cautelari; la Corte valuta congruità della motivazione circa le esigenze cautelari nel dispositivo impugnato.

  • art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.

    Prevede il differimento dell'udienza di riesame per giustificati motivi se richiesto nei termini; la Corte conferma che la richiesta deve indicare specifici e apprezzabili elementi per essere accolta e che il vaglio del Tribunale sulla genericità è in gran parte insindacabile salvo motivazione nulla o apparente.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi come norma procedurale relativa alle garanzie difensive; la Corte valuta l'adeguatezza della motivazione sul rigetto della richiesta di rinvio.

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; la sentenza richiama il corretto inquadramento del contributo causale e la necessità di motivazione sul ruolo concreto dell'indagato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di impugnazione per cassazione; la Corte verifica che i motivi imputati non si risolvano in mera diversa valutazione dei fatti e che siano specifici.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di impugnazione; la Corte richiama i parametri del sindacato di legittimità sulle misure cautelari.

  • art. 24 Cost.

    Invocata rispetto al diritto di difesa; la Corte ritiene che il diritto sia rispettato purché le richieste difensive non siano vaghe e prive di contenuto specifico.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la Cassazione sindaca solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione: non riconsidera ex novo l'attendibilità delle prove se la motivazione di merito è coerente.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese oltre il termine dei 180 giorni possono essere utilizzate per misure cautelari se esistono riscontri esterni e una motivazione rafforzata che spieghi la tardività e ne attesti l'affidabilità.
  • Contraddizioni apparenti fra dichiarazioni di diversi collaboratori non inficiano necessariamente la valutazione indiziaria se permane un nucleo comune e specifico che dimostra conoscenza 'privilegiata' dei fatti.
  • Più moventi per lo stesso fatto possono coesistere e non sono necessariamente alternativi; il giudice può ritenere compatibili ragioni personali con un progetto associativo più ampio se la ricostruzione è logica e coerente.
  • La chiamata in correità de relato è utilizzabile se sussistono requisiti di credibilità soggettiva, autonomia genetica, convergenza individualizzante e assenza di intese fraudolente tra dichiarante e fonte originaria.
  • Le richieste di differimento di udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, devono indicare specifici elementi e motivazioni concrete (documenti da reperire, fatti da accertare): istanze vaghe o meramente generiche possono essere legittimamente respinte.

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