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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19598/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per detenzione di cocaina destinata allo spaccio. La sostanza era stata rinvenuta confezionata in 64 involucri numerati e di pari peso, per un totale da cui erano ricavabili 151 dosi medie singole; inoltre erano stati trovati denaro contante in banconote di medio e piccolo taglio tenute alla rinfusa. Con il primo motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, contestando la ricostruzione del fatto e la destinazione della droga allo spaccio. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo la lieve entità della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a contestare il merito della ricostruzione fattuale e perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione logicamente congrua.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse immune da manifesta illogicità sia quanto alla destinazione della sostanza allo spaccio, desunta dalle modalità di confezionamento, dal quantitativo e dal denaro rinvenuto, sia quanto all'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, fondata sulla quantità della droga e su modalità dell'azione indicative di un'attività di spaccio sufficientemente organizzata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    delimita il sindacato di legittimità: non sono deducibili come vizio di motivazione mere contestazioni della ricostruzione del fatto, se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    la lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici della fattispecie concreta; nel caso concreto è stata esclusa per quantità, confezionamento e modalità dell'azione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria; qui è stata applicata la somma di euro 3.000.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che si risolva in una diversa lettura dei fatti o delle prove è inammissibile se non evidenzia un effettivo vizio logico della motivazione o una violazione del perimetro legale del controllo di cassazione.
  • Ai fini della destinazione della droga allo spaccio, il giudice di merito può fondare il convincimento su plurimi indici oggettivi e soggettivi, tra cui confezionamento, frazionamento, quantità dello stupefacente e rinvenimento di denaro contante, purché la motivazione sia logica e coerente.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale di tutti gli elementi del caso concreto; la presenza di una quantità non modesta, di dosi ricavabili e di modalità organizzate dell'azione può legittimamente escludere la fattispecie attenuata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto non solo alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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