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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16232/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Peco per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la carenza degli elementi probatori: poche intercettazioni, interpretazione difensiva delle conversazioni e delle immagini del raduno, assenza del suo nome nelle chat e dipendenza dalle dichiarazioni di un collaboratore; inoltre deduceva la mancata attualità delle esigenze cautelari e l'inesistenza di un ruolo dimostrato nell'associazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'ordinanza impugnata: la partecipazione del ricorrente al sodalizio di tipo mafioso è stata ritenuta dimostrata con elevato grado di probabilità sulla base di contatti frequenti con esponenti apicali, partecipazione ad eventi rituali, coinvolgimento in raccolte fondi e nella gestione di risorse illecite. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto valida la presunzione di attualità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., superabile solo con prova di dissociazione o cessazione dell'attività associativa; il mero decorso del tempo non è stato ritenuto sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la partecipazione all'associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali complessivi (contatti frequenti, rituali, raccolta fondi, ruoli organizzativi), non richiedendo necessariamente la dimostrazione di un ruolo formale prefissato; si richiedono indizi gravi e precisi idonei a dimostrare la stabile disponibilità del partecipante all'organizzazione.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    La Corte ha applicato la presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati dal comma 3: la presunzione prevale sulla disciplina generale e può essere superata solo con elementi concreti, quali il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa; il solo decorso del tempo non basta.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; richiamata dalla Corte come subordinata alla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando ricorrono i relativi titoli.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    La riforma è richiamata come criterio interpretativo: il giudice deve valutare il tempo trascorso, ma tale elemento è rilevante solo se accompagnato da concreti segni di cessazione della partecipazione o di cambiamento oggettivo della posizione dell'indagato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la dichiarazione di inammissibilità comporta l'addebito delle spese al ricorrente.

  • art. 23, D.L. n. 137 del 28/01/2022 (richiamato proceduralmente)

    Richiamato come base formale per la requisitoria scritta del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare il tribunale non procede a un nuovo esame di merito: può valutare solo se l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e se siano stati allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere esigenze cautelari.
  • Per i reati di cui all'art. 416-bis la partecipazione può essere desunta da un complesso di elementi indiziari (frequentazioni, contatti con vertici, partecipazione a rituali, raccolta fondi, ruoli organizzativi): non è necessario dimostrare un 'titolo' formale, ma un contributo stabile e funzionale al sodalizio.
  • La presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è molto forte; per superarla occorrono prove concrete di dissociazione o di cessazione dell'attività associativa; il mero 'tempo silente' non è di per sé idoneo.
  • In Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione alternativa delle prove (es. diversa lettura di intercettazioni): bisogna dimostrare il travisamento della prova, ossia che il giudice di merito ha indicato contenuti difformi da quelli reali e che tale difformità sia decisiva e incontestabile.
  • La strategia difensiva efficace in casi simili deve consistere nell'apportare elementi nuovi e concreti (documentazione di cessazione dei rapporti, testimonianze, prove di dissociazione, elementi che smentiscano i contatti o il ruolo attribuito) oppure nel dimostrare errori materiali o travisamenti decisivi nelle valutazioni del giudice.

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