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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33001/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel precedente provvedimento di legittimità era stata disposta la condanna alle spese a carico della parte ricorrente, ma nel dispositivo tali spese erano state indicate come dovute alla parte controricorrente, senza specificare che la controparte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura generale ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, sostenendo che, per effetto dell'art. 133 del DPR n. 115 del 2002, la condanna alle spese doveva intendersi pronunciata in favore dell'Erario e non della parte ammessa al patrocinio. La Corte ha esaminato l'istanza ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. e ha ritenuto che l'omessa indicazione fosse un errore materiale emendabile, trattandosi di statuizione obbligatoria conseguente alla legge.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha rettificato il dispositivo della precedente ordinanza n. 20229/2022, precisando che le spese liquidate in favore della parte controricorrente devono intendersi in favore dell'Erario, in quanto la parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La correzione è stata disposta nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 391-bis c.p.c., richiamando il principio per cui è errore materiale anche l'omessa introduzione di una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È richiamato come base procedurale per la correzione dell'errore materiale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la correzione di errori materiali anche nei provvedimenti della Corte di cassazione.

  • art. 133 DPR n. 115 del 2002

    "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"

    La condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio opera ex lege come condanna al pagamento in favore dello Stato/Erario, senza margini di discrezionalità del giudice.

Massime di principio

  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti non comporta il pagamento alla parte, ma deve essere eseguita a favore dello Stato/Erario per effetto automatico della legge.
  • L'omessa indicazione, nel dispositivo, che la condanna alle spese sia 'in favore dell'Erario' integra errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione, poiché si tratta di una statuizione obbligatoria e consequenziale a contenuto predeterminato.
  • La correzione di errore materiale può essere utilizzata anche per adeguare il testo del provvedimento a un effetto legale necessario, al fine di garantire la coerenza del dispositivo e il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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