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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25035/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e compensato le spese dei gradi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di ritenute IRPEF operate, per l'anno 2006, su una somma erogata una tantum da un fondo pensione aziendale a un ex dipendente di banca, a titolo di capitale in sostituzione della rendita originaria. Il contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo che il fondo non avesse correttamente scomputato dall'imponibile i contributi da lui versati nel periodo 1955-1996 e che, comunque, la somma dovesse essere tassata solo nella misura dell'87,50% perché rappresentativa di una prestazione sostitutiva di una rendita periodica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo la prestazione assimilabile alle prestazioni periodiche in quanto conversione in capitale di una rendita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 TUIR, nel testo ratione temporis vigente, e dell'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000, sostenendo che: i contributi al fondo, nel caso concreto, erano di natura non obbligatoria e quindi non detraibili dall'imponibile; la prestazione erogata in capitale nel 2006 non poteva beneficiare della tassazione ridotta all'87,50%, riservata alle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. n. 917 del 1986

    tassazione separata dei redditi indicati nella lettera a)

    richiamato per qualificare il trattamento fiscale delle indennità e somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro e per distinguere le prestazioni periodiche da quelle una tantum.

  • art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986

    individua il trattamento di fine rapporto e le altre indennità e somme imponibili; la Corte osserva che la base imponibile è quella dell'ammontare complessivo al netto dei soli contributi obbligatori dovuti per legge.

  • art. 48 d.P.R. n. 917 del 1986

    stabilisce che non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi al fondo pensione aziendale non obbligatori non sono dunque esclusi dall'imponibile.

  • art. 47 d.P.R. n. 917 del 1986

    le prestazioni pensionistiche complementari sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente; il regime agevolato è riferito alle prestazioni periodiche e non alle erogazioni in capitale una tantum.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 917 del 1986

    la riduzione all'87,50% dell'imponibile opera solo per le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica; la prestazione in capitale del 2006 non ne beneficia.

  • art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 47 del 2000

    efficacia dal 1 gennaio 2001

    ha modificato la disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, confermando che, dal regime vigente, la tassazione ridotta riguarda le sole prestazioni periodiche.

  • art. 12 d.lgs. n. 47 del 2000

    richiamato dalla ricorrente come norma applicabile ratione temporis alla disciplina fiscale della prestazione erogata dal fondo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza impugnata, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Le prestazioni erogate in capitale da un fondo di previdenza complementare aziendale sono tassate secondo il medesimo regime fiscale della pensione integrativa sostituita, ma la deducibilità dei contributi e l'eventuale agevolazione vanno verificati secondo la disciplina vigente al momento dell'erogazione.
  • Dall'imponibile delle somme erogate da un fondo pensione possono essere sottratti soltanto i contributi previdenziali o assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi derivanti da accordi privatistici o aziendali non sono esclusi dal reddito.
  • La riduzione dell'imponibile all'87,50% si applica soltanto alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica; le dazioni una tantum in capitale non beneficiano di tale trattamento agevolato.
  • Quando la soluzione della controversia dipende soltanto dall'interpretazione della disciplina fiscale applicabile e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • Nel contenzioso tributario sulla tassazione di prestazioni previdenziali complementari, l'onere della prova della detraibilità dei contributi e della spettanza del regime agevolato ricade sul contribuente che chiede il rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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