Cassazione Penale, Ordinanza n. 00585/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato disposto alcun annullamento della sentenza di appello, che resta quindi ferma nella parte in cui ha ritenuto integrati i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'11/02/2025, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 648-bis c.p. L'unico motivo di ricorso articolava più censure: le prime due contestavano la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere integrati i reati sotto il profilo oggettivo e soggettivo; un'ulteriore doglianza denunciava la mancata assunzione di una prova decisiva e il travisamento della prova, in particolare con riferimento all'escussione di un teste. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché meramente riproduttive di quanto già dedotto in appello e già disatteso con motivazione congrua, non specifiche e prive di una critica argomentata alla sentenza impugnata. Quanto alle doglianze probatorie, la Corte ha rilevato che il vizio di travisamento della prova e la mancata assunzione di una prova decisiva sono deducibili solo se l'errore sia tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo la motivazione illogica; nel caso concreto non erano stati indicati elementi dotati di decisività e rilevanza, ma solo minime incongruenze non incidenti sulla tenuta complessiva della decisione, anche alla luce del limite del devolutum in ipotesi di doppia conforme.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011
La norma è richiamata come uno dei titoli di reato oggetto di conferma in appello; la Corte non entra nel merito della tipicità oltre a rilevare che la motivazione di merito aveva correttamente ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
La norma è richiamata come secondo reato contestato e ritenuto integrato dalla Corte territoriale; la Cassazione non censura il merito della qualificazione, ma dichiara inammissibili le doglianze che si limitavano a riproporre questioni già esaminate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare, in modo pedissequo, le stesse doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo argomentato con la ratio decidendi.
- La censura di travisamento della prova o di mancata assunzione di una prova decisiva è scrutinabile solo quando l'errore denunciato sia realmente idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e a rendere illogica la motivazione, non quando si riduca a segnalare incongruenze minime o marginali.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità incontra il limite del devolutum e non può tradursi in una nuova valutazione del merito del compendio probatorio.
- La specificità del motivo di ricorso esige una critica effettiva e mirata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi difensive già esaminate non assolve la funzione del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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