Cassazione Penale, Ordinanza n. 26122/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la pena, ha confermato la responsabilità per il delitto di detenzione/spendita di banconote false in relazione a banconote da 50 euro detenute o spese in Francia. Deduceva: 1) violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 7 c.p., sostenendo che, poiché le banconote avevano corso legale anche in Francia, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 9 c.p. con necessità di richiesta del Ministro della giustizia; 2) nullità della richiesta di esercizio dell'azione penale, perché formulata senza la presenza dell'imputato in territorio nazionale; 3) erronea applicazione della legge e vizi di motivazione sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria francese; 4) vizi di motivazione sulla prova della responsabilità, contestando che la mera presenza nel locus commissi delicti bastasse a provare il concorso nella contraffazione; 5) e 6) vizi di motivazione per il mancato riqualificarsi dei fatti nel delitto di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ex art. 457 c.p., assumendo la buona fede nella ricezione delle banconote.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché la fattispecie rientra nell'art. 7 c.p., n. 3, che comprende i delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato; ha escluso che operi l'art. 9 c.p. e ha precisato che, per i reati perseguibili ex art. 7 c.p., non è necessaria la presenza dell'imputato in Italia ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Ha poi ritenuto il terzo motivo aspecifico e comunque infondato, richiamando il principio per cui chi eccepisce l'inutilizzabilità di una prova deve indicare specificamente gli atti viziati e spiegarne la decisività. Il quarto motivo è stato giudicato di merito e comunque infondato, poiché la motivazione dei giudici di merito era sorretta da molteplici elementi probatori. Anche i motivi sulla mancata derubricazione nell'art. 457 c.p. sono stati ritenuti infondati, perché l'imputato era consapevole sin dalla ricezione della falsità delle banconote e non aveva dato spiegazione plausibile della loro detenzione. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta contestata è stata qualificata come delitto di falsità in monete richiamato ai fini dell'applicazione dell'art. 7 c.p., n. 3.
Si applica ai delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, anche se commessi all'estero; ricomprende la fattispecie contestata.
È escluso nei casi rientranti nell'art. 7 c.p.; non richiede applicazione nel caso di specie.
Invocato dalla difesa per la riqualificazione nella spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; la Corte esclude la derubricazione per accertata consapevolezza della falsità.
Non citato espressamente nel testo.
Non citato espressamente nel testo.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- La detenzione o spendita all'estero di banconote false aventi corso legale in Italia rientra nell'ambito applicativo dell'art. 7 c.p., n. 3, e non nell'art. 9 c.p., con conseguente perseguibilità secondo la legge italiana senza necessità di richiesta del Ministro della giustizia.
- Per i reati perseguibili ex art. 7 c.p., la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello Stato non è condizione necessaria per l'esercizio dell'azione penale, salvo che la norma o l'attività processuale richiedano misure coercitive personali.
- L'eccezione di inutilizzabilità di una prova è inammissibile per genericità se non indica specificamente gli atti viziati e non ne spiega la decisività rispetto al compendio probatorio complessivamente valutato.
- La mera presenza nel luogo di commissione del reato non esclude la responsabilità quando la sentenza di merito è sorretta da molteplici elementi probatori convergenti sulla partecipazione dell'imputato.
- La riqualificazione nella spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ex art. 457 c.p. presuppone l'effettiva non consapevolezza della falsità al momento della ricezione; ove risulti la consapevolezza della falsità, la derubricazione è preclusa.
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